REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI SERVIZIO
SPORT E ASSOCIAZIONISMO
PIANO
REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELLE ATTIVITA’
MOTORIO RICREATIVE E SPORTIVE
Delibera N° 57 del 28/02/2001
ANNI 2001 - 2003
(L.R. 72/2000)
INDICE
-
Premessa
-
La pratica sportiva e le esigenze
-
Le strutture per lo sport
-
Le leggi regionali in materia di sport e attività
motoria
-
Le leggi statali e le competenze regionali
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Le priorità regionali
-
Il piano e gli indirizzi di programmazione
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Monitoraggio e valutazione del piano
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Le procedure ed i finanziamenti
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Manifestazioni e competizioni sportive
-
Sostegno per la promozione delle attività sportive
e motorio-ricreative
-
Misura dei finanziamenti e ripartizione
-
Impiantistica sportiva
-
Interventi diretti
1) Premessa
Lo sport ed in genere l’attività motoria
ricreativa si è ormai radicato come parte del costume di ogni individuo
assumendo un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana.
Tuttavia l’allargamento della pratica sportiva in Italia risente ancora
delle condizioni sociali di appartenenza. Lo sport non è più
patrimonio di pochi privilegiati, ma non è ancora accessibile a
tutti.
Ogni componente della nostra società ha diritto di porre la
propria cittadinanza nei confronti della pratica attiva dello sport: a
ciascuno deve essere offerta la possibilità e l’opportunità
di poter esprimere in maniera compiuta ed integrale, attraverso la pratica
sportiva, tutte le potenzialità collegate sia alla sfera corporale
che all’ambito spirituale dell’uomo.
Tutti gli sport, specialmente quelli che richiedono il concorso di
più persone, invitano l’uomo alla solidarietà, alla cooperazione,
al rispetto reciproco ed in qualche modo combattono alcune tendenze all’individualismo
e alla chiusura che sono proprie dell’attuale momento storico sociale.
Nel terzo millennio la pratica della attività motoria e dello
sport dovrà diventare a tutti gli effetti componente della cultura
sociale.
A tal fine è necessario che gli Enti pubblici e i soggetti operanti
nel mondo dello sport riescano a superare visioni ristrette del passato
e farsi portatori di un nuovo corso aperto a concetti e metodi adeguati
al posto che lo sport occupa attualmente nella società.
2) La pratica sportiva e le esigenze
2a. Considerazioni generali
Le rapide trasformazioni socio-economiche e le mutazioni demografiche
(invecchiamento della popolazione, significativo fenomeno di immigrazione),
la necessità e l’esigenza di fruire della dimensione naturalistico-distensiva
hanno comportato una diversificazione della domanda di pratica sportiva
che si presenta oggi con differenti obbiettivi e con la ricerca di diverse
forme di soddisfazione.
Diminuisce così la richiesta di sport organizzato, competitivo
ed agonistico, aumenta quella di attività motorie individualizzate,
svolte al di fuori della tradizionale associazione o società sportiva,
finalizzate al raggiungimento di obbiettivi diversi dal risultato di prestazione,
come l’equilibrio interiore, il benessere psico-fisico ed il soddisfacimento
di socialità.
E’ un nuovo modo di fare sport, che probabilmente si va affermando
anche per l’aumento costante di "peso sociale" di frazioni della popolazione,
come le donne e gli anziani, che una volta erano escluse o restavano al
margine della pratica sportiva, e che ora manifestano le loro esigenze
con sensibilità e modalità diverse, che non trovano riscontro
nella tradizionale offerta sportiva organizzata.
Da alcuni anni la Regione Toscana si è posta il problema di
avere una conoscenza che fosse la più completa possibile del Sistema
sportivo toscano, inteso nei termini di domanda e offerta.
Una prima indagine sulla situazione esistente, svolta in collaborazione
con il C.O.N.I. toscano e conclusasi alla fine del 1998, ha consentito
di rilevare la consistenza sul territorio regionale sia del numero degli
spazi e impianti sportivi, sia del numero globale delle associazioni, evidenziandone
un generico aumento rispetto a precedenti statistiche.
Tuttavia una ricerca diffusa dall’ISTAT nello stesso periodo ha evidenziato
che nonostante ci sia un aumento del numero degli impianti sportivi in
Italia, si riscontra una certa diminuzione nel numero dei praticanti nella
fascia compresa tra i 15 e i 19 anni; il decremento colpisce di più
la pratica sportiva femminile.
Tra i fattori che incidono su tale abbandono sono da evidenziare la
non adeguata considerazione delle attività motorie e sportive nella
riforma della scuola media superiore che, a differenza di quelle più
moderne di altri paesi, vede la scuola come tempio di assoluta supremazia
dello spirito sulla materia, accentuando la frattura tra corpo e mente
e mettendo inevitabilmente in seconda linea l’attività fisica nell’ambito
scolastico.
Soltanto negli ultimissimi tempi il diffondersi dell’informazione sportiva
attraverso i mass media e delle iniziative sportive attuate soprattutto
nel nord Europa e in America hanno contribuito a modificare tale mentalità
(es. crediti sportivi).
In questo contesto è inevitabile che le Società Sportive
assumano un ruolo rilevante, in quanto in grado di organizzare diffusamente
l’attività sportiva sul territorio.
Le Federazioni sportive nazionali tuttavia tendono all’avviamento precoce
allo sport agonistico dei giovani in età puberale con relative selezioni
ed allenamenti intensivi, che portano i soggetti scartati a considerarsi
fuori dal giuoco come atleti di non particolare interesse agonistico.
In fase adolescenziale tutto questo produce un atteggiamento di rinuncia
ad ogni pratica sportiva in quanto vissuta come fallimentare, e fonte di
insicurezza. Così molto spesso i giovani rifiutano la pratica sportiva,
in particolare tra i 15 ed i 19 anni, e preferiscono altre attività,
più gratificanti, per stare insieme, ritrovarsi e socializzare.
Talvolta produce effetti più negativi in quanto i giovani per restare
a livello competitivo fanno uso di sostanze che interferiscono la loro
crescita naturale.
In questo contesto di problematicità non possiamo non constatare
come ancora oggi nel nostro Paese lo sport non sia veramente "per tutti".
Si evidenzia la perdurante esistenza di vari gruppi sociali oggettivamente
"svantaggiati": ad esempio la partecipazione femminile, seppure aumentata
per tutti gli anni ’80 e ’90, come evidenziato dalle rilevazioni statistiche,
ha mantenuto pressochè inalterato il differenziale che la separa
da quella maschile ( la percentuale di praticanti tra le donne è
pari a circa la metà di quella riscontrata fra gli uomini ); dal
punto di vista socio-professionale si deve rilevare una sorta di "elitarietà
dello sport di base", con concentrazioni della pratica significativamente
superiori alle medie solo tra imprenditori, liberi professionisti, dirigenti
ed impiegati; le attività coinvolgono in misura ancora bassa alcune
categorie sociali come gli anziani, i portatori di handicap o gli immigrati.
La fascia a livello nazionale di coloro che posseggono un reddito ai
limiti della povertà rappresenta ancora una percentuale non indifferente
della popolazione italiana, mentre a fronte di tale fenomeno il costo della
pratica sportiva subisce notevoli incrementi, quali ad esempio le tariffe
di affitto ed utilizzo degli impianti sportivi anche di proprietà
degli Enti Locali, a causa degli alti costi di gestione.
Fra le tipologie di attività maggiormente svolte in Toscana
possono essere individuate tre aree di interesse: ricreativo, estetico/salutistico
e agonistico. Le donne sembrano orientate verso un tipo di attività
prevalentemente finalizzata ad ottenere vantaggi estetici, mentre il gruppo
maschile, pur non disdegnando gli aspetti relativi all’estetica ed al benessere
personale, è maggiormente orientato all’area ludico/ricreativa.
Una cospicua fetta della popolazione toscana sembra non praticare alcuna
attività sportiva, pur manifestando un alto interesse verso lo sport.
Tale popolazione sul piano razionale esprime una domanda potenziale di
sport dimensionalmente molto significativa.
E’ necessario che vengano individuate e attuate con l’Associazionismo
sportivo, strategie operative e promozionali capaci di catturare l’indistinta
domanda di sport attualmente connotabile solo attraverso esigenze generalizzate.
Gli anni novanta, e sicuramente gli anni duemila, sono e saranno caratterizzati
da una più profonda coscienza sociale nei settori naturalistici
ed ecologici. Da tale fenomeno scaturiscono nuove forme di fare sport ed
attività motorie, in equilibrio con l’ambiente e nel rispetto della
natura. Ne da esempio l’interesse crescente per l’escursionismo, la mountain
bike, il trekking, l’equiturismo ed altri sport praticati all’aria aperta,
collegate spesso allo sviluppo dell’agriturismo quale nuova modalità
di impiego del tempo libero.
Un fenomeno comunemente osservato riguarda alcune discipline sportive
di elevato contenuto agonistico che hanno visto crescere il numero dei
loro praticanti grazie anche agli aspetti spettacolari diffusi da televisioni
e documentari in relazione ad olimpiadi, a campionati e coppe del mondo,
particolarmente in occasione della partecipazione di atleti italiani di
alto livello.
Ai fini promozionali giovanili appare di conseguenza notevole l’importanza
dello sport organizzato a livello agonistico e portato attraverso i mass
media direttamente a contatto delle famiglie. Di contro un aspetto negativo
profondamente dissacrante è rappresentato dal fenomeno del doping,
soprattutto quando è riferito a idoli e campioni molto amati.
2b. La scuola
Per quanto riguarda lo sport praticato nelle scuole, va tuttavia segnalato
un fenomeno positivo che si riscontra nei programmi di attività
svolti da non poche amministrazioni comunali in collaborazione con scuole
materne ed elementari. Appare in effetti assai diffusa la pratica di attività
psico-motoria in età prescolare e scolare, che comprende prevalentemente
attività di giuoco/sport, nuoto, orientering che si svolgono in
locali attrezzati attigui alle scuole oppure in palestre o piscine nelle
quali i bambini sono accompagnati da appositi pulmini.
Purtroppo è da considerare che, come già detto, l’attività
fisica e sportiva subisce un repentino calo nelle scuole medie, per poi
essere quasi del tutto inesistente nelle medie superiori. In questa fascia
di età è necessario dare atto che le Federazioni sportive
nazionali e gli Enti di promozione sportiva riescono a subentrare alle
Istituzioni dando la possibilità ai giovanissimi di praticare un’attività,
usufruendo anche delle palestre e attrezzature scolastiche al di fuori
degli orari di lezione.
L’Istituzione scolastica, pertanto, colma solo in parte gli aspetti
che nella giovanissima età sono fra i più importanti dell’attività
sportiva: la socializzazione tra compagni di scuola, l’incremento della
conoscenza e dell’orientamento sportivo, l’insegnamento e l’acquisizione
di una cultura dell’attività motoria come pratica di base per un
benessere personale anche di prevenzione sanitaria, capace di limitare
fenomeni di drop-out legati ad una improvvisa presa di coscienza, di non
competitività a livello agonistico.
La diffusione di una diversa cultura dello sport nelle scuole e un
rapporto aperto con le associazioni e società di base, potrà
aiutare a far crescere le responsabilità civile nei giovani e in
chi ha responsabilità nel mondo dello sport in relazione a due problemi
diventati, negli ultimi tempi, veramente drammatici: quello della diffusione
del doping e della violenza anche nel mondo sportivo dilettantistico, fra
i giovani che seguono a questo livello lo sport.
2c. Alcuni dati
Secondo i dati statistici rilevati al 1998, in Toscana esistono 9.430
Nuclei di Attività Sportiva comprendenti Società Sportive,
Centri, Associazioni, Gruppi e forme varie di associazionismo. Dalla tabella
n.1 allegata si evince che la provincia con la maggior presenza di organizzazioni
sportive è Firenze, seguita da Lucca, mentre Massa Carrara è
quella con il numero minore.
La tabella n.2 elaborata dal C.O.N.I. e riferita al 1997 indica il
numero delle società sportive Toscane aderenti alle Federazioni
sportive nazionali nonché il numero dei dirigenti, dei tecnici e
dei tesserati.
Dal confronto con una precedente elaborazione riferita all’anno 1995
(tab.3), si evidenzia come il numero delle società sportive sia
aumentato di circa 298 unità, così come il numero dei tesserati
sia cresciuto di circa 23.768 atleti.
La Federazione con il maggior numero di tesserati risulta ancora essere
la federazione caccia, seguita a ruota dalla federazione calcio; con un
certo distacco seguono la federazione della pesca e del tennis.
Il C.O.N.I. Toscano ha stimato in circa 270.000 il numero dei praticanti
a livello nazionale dei non tesserati, che rappresentano anche i praticanti
organizzati dagli Enti di promozione sportiva o da altre organizzazioni
non direttamente collegate con le Federazioni.
Il numero dei praticanti è in crescita in questi ultimi anni,
sia per la presenza di nuove forme di attività libera (footing -
jogging - etc.) sia per l’offerta di servizi privati non connessi alle
organizzazioni sportive (palestre di danza, body building, fitness, etc).
Gli Enti di promozione sportiva sono tutti presenti in Toscana e raccolgono
una cospicua fetta di sportivi dilettanti ed amatoriali.
3) Le strutture per lo sport
A seguito dell’affermarsi di nuove concezioni della pratica motoria
e sportiva, in Toscana si è assistito al moltiplicarsi degli impianti
sportivi, evidentemente non più riservati ad uso esclusivo degli
atleti delle federazioni.
La possibilità di praticare uno sport è diventato un
importante elemento di cittadinanza sociale, che contribuisce a superare
le consuete barriere di censo e di genere, grazie al diffuso impegno degli
Enti Locali; ciò che si è affermato nella consapevolezza
degli amministratori locali, è il carattere che le attrezzature
per lo sport e le attività motorie rivestono quali elementi irrinunciabili
per il soddisfacimento di un crescente bisogno di cura e di attenzione
al corpo ed alla salute.
Ma è da osservare come, in Toscana, ed in tutte le aree che
costituiscono destinazione di rilevanti flussi turistici, sia interni che
internazionali, le stesse attrezzature per lo sport e le attività
motorie rivestono anche carattere di attrezzature complementari, che integrano,
cioè, i servizi più tipicamente forniti dalle imprese turistiche,
in un prodotto complessivo, di area, che rappresenta uno dei motori di
uno sviluppo economico diffusamente fondato sulla crescita esponenziale
dei consumi e dell’industria del tempo libero.
Le attività motorie e sportive, che nella pratica quotidiana
di una quota crescente della popolazione di ogni classe di età,
risultano tutt’altra cosa rispetto allo sport agonistico, si svolgono oggi
in Toscana in un sistema capillarmente diffuso di impianti, spesso a carattere
polifunzionale, il cui sviluppo la Regione Toscana intende promuovere proprio
in funzione della domanda localmente espressa, secondo un progetto di specializzazione
e di integrazione dei sistemi locali.
Il problema dell’oggi appare piuttosto quello di assicurare il mantenimento
e l’adeguamento, la messa a norma dell’imponente insieme di impianti, e,
più ancora, di assicurarne una più efficiente gestione, massimizzandone
l’utilizzo e consentendone l’accesso alle più diverse categorie
di soggetti.
In riferimento al censimento condotto dalla regione Toscana sugli impianti
sportivi del territorio regionale è emerso che esistono in totale
n. 8046 spazi sport, intesi come spazi sportivi destinati all’esercizio
in forma continuativa della pratica sportiva da chiunque organizzata a
qualsiasi livello (tab.4).
Dai dati delle tabelle allegate si evince come la provincia di Firenze
abbia il maggior numero di impianti, seguita dalla provincia di Livorno,
mentre Massa Carrara è quella con il minor numero. Tuttavia, analizzando
più a fondo, il rapporto impianti/abitanti evidenzia come in provincia
di Firenze esista un impianto sportivo ogni 751 abitanti, mentre in provincia
di Livorno tale rapporto diventi pari a un impianto ogni 268 abitanti (rispettivamente
ultimo e primo posto per densità sul territorio regionale).
Negli anni novanta l’intervento della Regione Toscana nel settore dell’impiantistica
sportiva si è attuato principalmente mediante l’abbattimento, tramite
apposita convenzione, dei tassi di interesse praticati dall’Istituto di
Credito Sportivo sui mutui decennali concessi a beneficiari pre individuati
con atto pubblico.
Le tabelle allegate 5-6 mostrano globalmente i valori dei progetti
finanziati con il relativo volume di investimento nell’ultimo decennio.
I dati riportati evidenziano una parziale utilizzazione della forma
di finanziamento basata sull’abbattimento dei tassi di interesse sui mutui
contratti per l’impiantistica sportiva.
L’attività di sostegno tradizionalmente esercitata dalla Regione
Toscana attraverso l’abbattimento del costo del denaro su mutui concessi
dall’Istituto per il Credito Sportivo era stata concepita in tempi caratterizzati
da più elevati tassi di sconto, e, conseguentemente, di tassi effettivamente
praticati nelle operazioni creditizie.
Nel 1992, alla data di approvazione della legge con la quale la Regione
Toscana decise di effettuare direttamente gli interventi di sostegno al
credito per l’impiantistica sportiva il tasso di sconto aveva raggiunto
il 15%, ridotto il successivo 26 ottobre al 14%, e su livelli comparabili
si attestavano sia il prime rate bancario che i tasso praticato dalla Cassa
Depositi e Prestiti, in relazione ad un costo medio della provvista (lira
interbancaria 13,438%) e ad un tasso di inflazione (5,40%) nettamente superiori
ai valori attuali.
A fronte di un tasso di sconto notevolmente più basso appare
evidente che gli aiuti a favore di soggetti per i quali non si determinino
particolari condizioni soggettive di inaffidabilità bancaria risultano
sostanzialmente marginalizzati.
Questo impone una complessiva riconsiderazione delle politiche di sostegno,
nonché l’adozione di nuovi strumenti finanziari.
Le tabelle 7-8 mostrano una statistica dei mutui attivati negli ultimi
anni divisi per fascia di popolazione e per principali tipologie. Gli impianti
sportivi costituiscono, nelle varie realtà territoriali e nelle
differenti discipline sportive cui sono destinati, elementi costitutivi
di una politica e di una strategia sociale e culturale, quando sono chiamati
a rispondere alle esigenze primarie di una cittadinanza sempre più
attenta alle esigenze della cura di sé e del proprio corpo, e di
amministrazioni locali sempre più orientate alla prevenzione del
disagio sanitario e sociale, o piuttosto di una politica di sviluppo economico
e produttivo, quando si legano all’offerta turistica o quando risultano
capaci di costituire occasione di iniziative imprenditoriali, per una gestione
economicamente significativa delle strutture o delle loro pertinenze.
4) Le leggi regionali in materia di sport e attività
motorie
-
L.R. 31 Agosto 2000, n. 72 "Riordino delle funzioni e delle attività
in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie".
La Regione Toscana opera in materia di Sport e attività motorie
e ricreative sulla base della recente legge regionale 72/2000, che ha sostituito
la precedente L.R. 49/92.
Le competenze derivano dal disposto dell’art. 56,comma 2 lettera b)
del D.P.R. 616/77 che trasferisce alle regioni la promozione di attività
sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature
di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani
in età scolare, con gli organi scolastici.
Restano ferme le attribuzioni al C.O.N.I. per l’organizzazione delle
attività agonistiche.
La legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" avrebbe
dovuto completare il quadro dei trasferimenti alle Regioni comprendendo
anche il trasferimento dei fondi statali appositamente destinati alla programmazione
dello sviluppo della pratica sportiva.
Le aspettative purtroppo, sono state disattese in larga parte, ed anzi
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha emanato il decreto
23 luglio 1999 n. 242 di riordino del C.O.N.I. attribuendo al medesimo
competenze che attengono alla sfera regionale, quale la costituzione prevista
dall’articolo 10 del citato decreto del Comitato Nazionale Sport per Tutti
quale Organo del medesimo C.O.N.I.
Nel corso del 1999/2000 bisogna dare atto alle Istituzioni di un’attenzione
senza precedenti al mondo della pratica sportiva.
Il Governo ha licenziato il testo della legge sul doping (divenuta
legge 14 dicembre 2000 n.376); è stata disciplinata la materia tributaria
riguardante le associazioni sportive dilettantistiche; all’I.S.E.F. si
sono affiancati i nuovi I.U.S.M. (Istituti Universitari di Scienze Motorie);
da ultimo - certamente non per minore importanza - è stato varato
il nuovo statuto del C.O.N.I.
Nel mese di novembre del 1999 il Ministro aveva convocato tutti i rappresentanti
del C.O.N.I., delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, del
mondo universitario e della scuola per annunciare la convocazione della
seconda Conferenza generale sullo Sport. La Conferenza sembra che possa
andare in porto entro il corrente anno.
La legge regionale 72/2000 trae spunto dalla precedente L.R. 49/92
"Interventi per la promozione e la disciplina dell’attività motoria",
che già conteneva concetti volti a realizzare una serie di interventi
mirati alla promozione delle attività motorie a tutti i livelli,
alla messa a norma e costruzione di impianti sportivi secondo criteri oggettivi
di necessità, alla crescita della cultura sociale dello sport, a
normare gli aspetti dell’attività fisica e sportiva non ricadenti
fra le discipline regolamentate dalle Federazioni sportive regionali e
del C.O.N.I.
Il vero cardine della legge è rappresentato dal ruolo attivo
nella programmazione delle politiche dello sport degli Enti Locali e dei
soggetti del terzo settore, oltre alle Federazioni ed agli Enti di promozione
sportiva.
Lo sport assume qui una definizione più estesa (cultura e pratica
delle attività motorie, ricreative e sportive) e, soprattutto, viene
individuato quale fattore della politica di integrazione sociale, di tutela
del diritto alla salute, coordinata con le politiche per la prevenzione
del malattie e del disagio sociale.
Il decentramento è assicurato dal concorso ai programmi locali
dei Comuni, delle Comunità montane e di tutto l’associazionismo
sportivo.
Le Province dovranno promuovere questa attività al fine di realizzare
un unico piano provinciale contenente, oltre alle attività di promozione
dello sport per tutti, una serie di attività programmatiche precedentemente
contenute in altre leggi regionali (qui ricondotte ad unità) o comunque
afferenti allo sport: adeguamento piste da sci e impianti a fune collegati,
impianti fissi per la circolazione fuori strada di veicoli a motore, piste
ciclabili e diffusione del cicloturismo, manutenzione della viabilità
della rete escursionistica e relative attrezzature, adeguamento infrastrutture
per sport acquatici, riqualificazione impianti e spazi, attività
di documentazione e diffusione della conoscenza della storia e della cultura
dello sport, promozione di attività educative e formative, intervento
finanziario di sostegno.
Il piano regionale definisce gli indirizzi regionali in materia e attribuisce
budget finanziari alle Province che dovranno cofinanziare gli interventi
che, nell’ambito della programmazione locale, saranno ritenuti prioritari.
La legge prevede che, oltre alle necessarie attività educative
e formative svolte dalle università, gli enti di promozione sportiva
e il C.O.N.I. siano considerate agenzie formative ai sensi della L.R. 70/94
sulla formazione professionale. In tal modo si amplia l’offerta di qualificazione
professionale e si attribuisce ad enti e C.O.N.I. una responsbilità
ed una opportunità inedite.
Una semplificazione amministrativa riguarda l’apertura e la gestione
delle palestre in cui si svolge attività fisica e discipline sportive
non regolamentate da Federazioni Sportive Nazionali o dal C.O.N.I.: sulla
base dei requisiti stabiliti da apposito regolamento regionale (resta vigente
quello recentemente approvato dal Consiglio Regionale in data 7 giugno
1999, n.2), il titolare attesta la conformità con i requisiti tecnici,
igienico-sanitari e di sicurezza al momento della denuncia di inizio attività;
i Comuni svolgono funzioni di controllo su questa ’autocertificazione’,
comminano le sanzioni e ne introitano i proventi.
-
L.R. 13 dicembre 1993, n.93 "Norme in materia di piste da sci e impianti
a fune ad esse collegati"
La legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche
e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni
di sicurezza per l’utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni
e l’esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati.
A tal fine il Consiglio Regionale provvede ad individuare e perimetrare
le aree sciistiche attrezzate, intese come ambito territoriale soggetto
a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste
da fondo e da discesa e relativi impianti a fune, nonché a dettare
le direttive a cui devono attenersi le Province nella predisposizione del
piano provinciale delle medesime aree.
-
L.R. 27 giugno 1994, n.48 "Norme in materia di circolazione fuori strada
dei veicoli a motore"
La norma disciplina la circolazione dei veicoli a motore al di fuori
delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo codice della Strada,
nonché delle strade private. Vengono altresì stabiliti criteri
circa l’individuazione di percorsi fissi nei quali la Provincia può
consentire la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento
di attività ricreative e agonistiche.
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L.R. 20 marzo 1998, n.17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina
delle attività escursionistiche"
La legge favorisce lo sviluppo della attività escursionistica
quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente, nell’ambito
delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio
ambientale toscano, per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuovere
il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete
escursionistica e dei sentieri.
La legge altresì consente che la Regione Toscana stipuli apposita
convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) servizio
regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I.,
al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di
pericolo.
5) Le leggi statali e le competenze regionali
-
Decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito in legge 6 marzo 1987
n. 65 (e successive modificazioni) "Misure urgenti per la costruzione o
l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento
di strutture sportive di base e l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi
a favore delle attività di interesse turistico"
La legge nasceva allo scopo di definire soggetti, procedure e modalità
di finanziamento di programmi di intervento per l’impiantistica sportiva
(sostanzialmente per gli incontri del campionato mondiale di calcio del
1990).
In merito alle iniziative non realizzate ed alle risorse resesi di
conseguenza disponibili è possibile oggi per la Regione Toscana
utilizzare le somme provenienti dalle revoche dei beneficiari che non avevano
attivato i contributi statali.
Le somme disponibili sono destinate in primo luogo all’edilizia sportiva
scolastica, secondo le priorità riportate nella delibera di Giunta
regionale n. 278/2000, per il finanziamento di progetti suscettibili di
concessione di mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti.
-
Legge 11 maggio 1999, n. 140, "Norme in materia di attività produttive"
- articolo 8 "Fondo per l’innovazione tecnologica degli impianti a fune"
La legge istituisce presso il Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato il fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento
ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati
nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici
e privati proprietari o gestori dei medesimi.
Il fondo è stato ripartito fra le regioni con D.M. 24 novembre
1999, e per la Toscana sono attualmente disponibili circa 23 miliardi,
corrispondenti ad un contributo annuo pari al 3,5% dell’ammontare complessivo
della spesa dei progetti per venti anni. (70% del costo del progetto)
Tale forma di finanziamento ha stimolato notevolmente l’interesse dei
proprietari e gestori degli impianti sciistici, anche se è necessario
precisare che tuttora non sono state determinate da parte ministeriale
le procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari
finali.
Contenuto tecnico.
L’innovazione e l’ammodernamento degli impianti possono essere realizzati
mediante la sostituzione degli impianti esistenti ove questo risulti espressamente
indicato nel piano delle aree sciistiche attrezzate approvato ai sensi
della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93. I progetti di investimento
devono risultare già autorizzati all’atto di concessione del contributo
e conformi al Piano delle aree sciistiche attrezzate. I benefici concedibili
sono quelli previsti dalla citata legge 11 maggio 1999, n. 140.
Soggetti beneficiari.
Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti pubblici e privati,
proprietari o gestori degli impianti a fune che abbiano presentato domanda
di finanziamento al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1999,
n. 140.
6) Le priorità regionali
La legge regionale 72/2000 prevede che la programmazione in ambito sportivo
venga attuata tenuto conto del supporto collaborativo dell’associazionismo
e degli Enti locali.
A tal fine la legge, tra l’altro, istituisce il Comitato regionale
sport per tutti, quale Organo consultivo sui programmi di indirizzo
regionale.
La Regione risponde alla domanda differenziata e mutevole di pratica
sportiva garantendo la sua accessibilità a tutti i cittadini,
tenendo conto delle differenze di sesso, di età, delle diverse condizioni
fisiche e delle motivazioni culturali.
Una particolare attenzione sarà data alle esigenze dei giovani,
tenuto conto della loro salute, integrità ed equilibrio psico-fisico,
nonché all’incremento della presenza femminile nell’attività
sportiva.
In questa ottica la Regione promuoverà le iniziative e protocolli
di intesa tra associazionismo e scuola di ogni ordine e grado al
fine di sviluppare la consapevolezza dell’importanza del movimento nella
crescita dell’alunno non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche intellettivo,
affettivo e di integrazione sociale.
Avrà la priorità la realizzazione di progetti o iniziative
che valorizzano i principi ed i contenuti educativi caratteristici delle
diverse discipline sportive, insieme alle istituzioni scolastiche (Provveditorato
agli studi, Consigli provinciali, di circolo, di istituto) ed all’associazionismo
sportivo organizzato; che potrà e dovrà sempre di più
relazionarsi con l’attività sportiva scolastica ed extrascolastica,
rilevando e facendo rilevare alle istituzioni scolastiche la relazione
e la complementarietà tra il processo educativo caratteristico della
scuola e quello altrettanto educativo delle attività praticate dallo
stesso studente in orario extra-scolastico. Il tutto verso il comune obbiettivo
di formazione della persona.
La Regione promuoverà l’individuazione di un approccio organico
per una pratica corretta e diffusa dell’attività motoria dell’anziano,
attraverso l’individuazione di progetti o proposte da sviluppare sempre
in collaborazione con tutti i soggetti interessati, ovvero con gli enti
locali, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni degli utenti e gli
enti organizzatori delle attività motorie.
Un obiettivo di particolare rilievo sociale è rappresentato
dalle acelte regionali di sostegno alle categorie svantaggiate.
Potranno accedere a contributi regionali iniziative e manifestazioni
idonee alla promozione della attività sportiva per i disabili, all'abbattimento
delle barriere architettoniche, all'inserimento nella società ed
alla rieducazione dei detenuti.
A tal fine potranno essere considerati prioritari, programmi dell'Associazionismo
sportivo che coinvolgano nell'attività motorio-ricreativa portatori
di handicap, nonchè concordati con le case circondariali di costrizione
per il mantenimento di attività all'interno di carceri minorili,
anche con la partecipazione dei medesimi a corsi di qualificazione professionale.
In riferimento alla presenza, consistenza ed utilizzo degli impianti
sportivi localmente realizzati sul territorio, obbiettivo prioritario
sarà rappresentato dal miglioramento e sostentamento del patrimonio
esistente.
In accordo con la programmazione locale ed i piani provinciali per
lo sport, potranno essere realizzati progetti di impiantistica sportiva
a carattere prevalentemente polifunzionale quali strutture di riequilibrio
tra domanda ed offerta.
Priorità sarà posta allo adeguamento, messa a norma,
completamento e realizzazione di palestre o progetti di edilizia scolastica
sportiva.
Parimenti dovrà essere maggiormente qualificato il livello dei
servizi sportivi offerti dall’associazionismo sportivo privato e imprenditoriale,
attraverso l’adeguamento di tali strutture alle norme di disciplina per
l’apertura, l’esercizio e relative caratteristiche tecniche.
Nell’ambito dello sviluppo della cultura dello sport, la Regione favorisce
la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo
di centri e strutture di documentazione e delle attività
per la diffusione della conoscenza della storia delle attività motorie,
ricreative e sportive.
In particolare saranno sostenuti progetti ed adeguamenti strutturali,
nonché iniziative che promuoveranno presso i giovani e le scuole
la cultura dello sport e la conoscenza di discipline e campioni che hanno
inciso nella storia e tradizione italiana.
Un obbiettivo fondamentale è rappresentato dalla qualificazione
degli operatori sportivi, ai fini del miglioramento dei servizi prestati
alle persone.
A questo scopo in accordo con le Province e l’Associazionismo sportivo
saranno promossi corsi di qualificazione professionale idonei all’acquisizione
di capacità in grado di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre
più differenziata in attività e livelli.
Per rispondere alla domanda di pratiche sportive prevalentemente non
organizzate in modo tradizionale, si potrà favorire una maggior
diffusione di strutture e attrezzature sportive compatibili con l'ambiente
e che consentano una attività sportiva in spazi naturali.
La possibilità di svolgere questo tipo di attività (escursionismo,
cicloturismo, mountain bike, equiturismo, rafting, canoa, parapendio, deltaplano,
kajak, attività speleologica, golf…) risponde non solo alla richiesta
della popolazione, ma anche ad una delle condizioni della promozione del
turismo straniero.
Conseguentemente la Regione favorisce quelle iniziative che valorizzano
abbinamenti come ambiente/sport-sport/turismo, nell’affermazione
del principio che attraverso le pratiche sportive su elencate è
possibile valorizzare le risorse naturali ed ambientali della Toscana,
realizzando una fruizione conservativa del patrimonio culturale ed ambientale
del nostro territorio.
Le attività sportive all’aria aperta si inseriscono nella politica
promozionale della regione per lo sviluppo dell’agriturismo, che trova
nella ruralità a vocazione promiscua la piena realizzazione di una
agricoltura polifunzionale quale già indicata come suscettibile
di sviluppo nel piano regionale di sviluppo agricolo.
7) Il piano e gli indirizzi di programmazione
-
indirizzi e criteri per il raccordo con la programmazione locale
Le Province, in coerenza con gli indirizzi della programmazione
regionale, formano di norma in un unico contesto gli atti della programmazione
locale degli interventi per la diffusione della cultura e della pratica
delle attività motorie, ricreative e sportive, , assicurando il
concorso dei comuni, delle comunità montane, degli altri soggetti
istituzionali (ivi compresi gli uffici scolastici provinciali), dell’associazionismo
sportivo e dei soggetti sociali.
A tale scopo le province dovranno dotarsi dei Piani provinciali dello
sport (P.P.S.) quali strumenti di programmazione territoriale al fine di
favorire la crescita qualitativa e quantitativa delle attività motorie
e sportive per mezzo di un equilibrato sviluppo tra strutture ed iniziative
promozionali, coordinando gli interventi nei settori connessi alle attività
motorie, sportive, impiego del tempo libero. I P.P.S. dovranno contenere
gli elementi di raccordo fra i vari interventi nei diversi settori indicati
dal citato articolo 3 della L.R. 72/2000, e dovranno essere realizzati
tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti indicatori:
-
bisogni e vocazioni già espressi dal territorio;
-
impiantistica ed attività presenti;
-
bacini di utenza per tipologia di impianto ed economicità di gestione;
-
compatibilità ed interconnessioni con gli altri strumenti di programmazione
locale;
-
organizzazione e strutture scolastiche;
-
sviluppo sostenibile nei settori delle attività motorie ed attività
di impiego del tempo libero e settori collegati;
-
collegamenti con i documenti di programmazione Docup ob. 2 2000-2006 della
Regione Toscana Asse 2 qualificazione territoriale - Asse 3 ambiente.
I P.P.S. dovranno essere definiti con riferimento agli indirizzi
contenuti nel presente piano, e sono soggetti a verifica da parte della
Giunta Regionale in relazione alla loro conformità.
-
individuazione dei particolari soggetti a cui sono diretti gli interventi:
Possono beneficiare degli interventi finanziari di sostegno esclusivamente
gli Enti locali altri Enti pubblici e morali, società sportive,
associazioni e federazioni sportive nonché altri soggetti privati
senza finalità di lucro.
In particolare godono di priorità gli interventi che mirano alla
promozione dell’attività sportiva delle categorie svantaggiate femminili
e giovanili.
In riferimento alle tipologie di attività saranno privilegiate
quelle che valorizzino il binomio ambiente/sport per tutti. Le piccole
e medie imprese che intendono svolgere investimenti nel settore delle attrezzature
ed impianti per le attività motorie, ricreative e sportive, possono
godere del regime di aiuto in conto interessi attualizzato previsto dal
Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2001/2005 (deliberazione C.R.28
dicembre 2000, n.283).
-
indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi
di infrastrutturazione per l’uso delle risorse naturalistiche ed ambientali:
Gli interventi di infrastrutturazione dovranno essere valutati con
riferimento alla diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente,
alla situazione ambientale delle aree oggetto di interventi, alle disposizioni
volte a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di
ambiente ed i criteri e le modalità per l’integrazione delle tematiche
ambientali nei vari settori. Le recenti linee guida per la valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) edite di concerto dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia
Regionale per la protezione dell’Ambiente, riportano una esemplificazione
della classificazione del tipo di impatto (positivo-negativo-trascurabile)
in riferimento al settore di intervento. I settori preposti alla salvaguardia
dell’ambiente dovranno essere coinvolti nel processo di preparazione dei
P.P.S. e della valutazione delle loro implicazioni.
-
indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti
ed attrezzature per la pratica di attività motorie, ricreative e
sportive e per la attribuzione delle condizioni di esercizio
La valutazione del fabbisogno di impianti sportivi nel senso lato
del suo significato deve partire da un quadro conoscitivo dell’esistente,
che evidenzi la potenzialità delle strutture già realizzate
al fine di ottimizzarne l’utilizzazione. Le difficoltà inerenti
l’acquisizione dei fondi necessari per la nuova realizzazione di impianti,
la diffusione di nuovi sport, l’elevata consistenza di spese di gestione,
portano alla necessità di utilizzare al meglio la dotazione esistente
rispetto alla costruzione di nuovi impianti. Il pieno utilizzo delle strutture
esistenti è in diretto riferimento ad unità di misura che
esprime il valore di ciascun impianto in termini di utilizzazione ovvero
in numero di utenti e di frequenza d’uso (utenze/mese). Ai fini della determinazione
del tempo potenziale di utilizzazione di un impianto è necessario
tenere in considerazione un complesso di fattori in diretta connessione
con le caratteristiche dell’impianto quali fattori tipologici, tecnologici,
climatici e gestionali. Particolare attenzione deve essere posta, fra l’altro,
all’aspetto gestionale, che condiziona più degli altri la ottimizzazione
dei tempi d’uso.
La domanda di servizi per la pratica dello sport dovrà essere
valutata in riferimento alla situazione dei praticanti e dell’utenza potenziale
le cui esigenze sono in stretta relazione con le caratteristiche anagrafiche
e sociali della popolazione.
-
indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate di adeguamento
del sistema di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica delle attività
motorie, ricreative e sportive:
Il complesso delle esigenze e del fabbisogno espresso da una popolazione
di un territorio, in rapporto alle fasce di età presenti ed al livello
di emancipazione e di benessere sociale raggiunto, devono essere considerate
nella programmazione coordinata per l’adeguamento del sistema strutturale
sostenibile.
Un’efficace programmazione di adeguamento degli impianti sportivi deve
porre al primo posto il soddisfacimento di esigenze fondamentali della
fascia di età giovanile, nella considerazione comunemente accettata
che l’attività motoria e sportiva esercitata in età giovanile
ne faciliti la continuazione o la ripresa nell’età adulta. Una coordinata
strategia di adeguamento tiene conto delle attività che sono praticate
all’aperto in palestre naturali, quale il mare, la montagna, la campagna,
il fiume, il lago, lo sci e l’alpinismo, l’escursionismo ed il trekking,
la canoa ed il rafting, la vela, il cicloturismo e l’equiturimo. Il piano
programmato delle attività rappresenta un complesso di interventi
per la qualificazione dell’offerta complessiva quali fattori promozionali
nelle aree di turismo verde.
I piani provinciali per lo sport, P.P.S., dovranno contenere programmi
di adeguamento correlati con la presenza e lo sviluppo degli eventuali
impianti sciistici, della realizzazione di impianti fissi per le gare fuoristrada
dei veicoli a motore, delle piste ciclabili fuori e dentro i parchi naturalistici,
della viabilità della rete escursionistica, delle infrastrutture
per gli sport acquatici.
8) Monitoraggio e valutazione del piano
Le informazioni relative al monitoraggio effettuato ai fini e con gli
intenti della L.R. 11 agosto 1999, n. 49 (art. n. 16) vengono raccolte
direttamente ed attraverso le Amministrazioni provinciali che realizzeranno
i Piani provinciali dello Sport.
La Regione verifica la conformità dei P.P.S. agli indirizzi
del piano regionale e attua attraverso i Piani provinciali dello sport
il massimo coordinamento degli interventi, individuando:
gli obiettivi, i risultati attesi e gli effetti attesi dell’azione
comune.
Sono obiettivi del piano:
-
riequilibrio domanda/offerta per l’utilizzo e l’adeguamento del sistema
di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica sportiva;
-
adozione nuovi strumenti finanziari per opere di impiantistica sportiva
in Comuni a bassa capacità d’indebitamento;
-
incentivazione della pratica sportiva nelle scuole;
-
incremento della pratica dello sport per tutti;
-
qualificazione degli operatori professionali nel settore attività
motorie;
-
coinvolgimento ed incremento dell’attività sportiva per le categorie
svantaggiate.
-
informazione capillare sui danni da doping e campagne di promozione per
lo sport pulito.
Risultati attesi:
-
messa a norma e abbattimento barriere architettoniche, recupero completamento
e ristrutturazione di impianti sportivi;
-
interventi per opere di impiantistica sportiva presentati da Comuni fino
a 10.000 abitanti;
-
programmi di coinvolgimento in attività motorie di studenti di età
scolare e prescolare, ivi compresi portatori di handicap e svantaggiati;
-
calendari di iniziative e manifestazioni di sport per tutti;
-
corsi di qualificazione professionale.
Sono effetti attesi:
-
miglior coordinamento della globalità degli interventi in ambito
sportivo attraverso i piani provinciali dello sport (PPS);
-
incremento presenza femminile (pari opportunità);
-
incremento iniziative e protocolli d’intesa tra associazionismo e scuola;
-
miglioramento e sostentamento del patrimonio di impianti sportivi esistenti;
-
adeguamento e messa a norma dell’edilizia scolastica sportiva;
-
aumento cultura dello sport (realizzazione e sviluppo di centri e strutture
di documentazione);
-
qualificazione operatori sportivi;
-
programmi associazionismo sportivo che coinvolgono portatori di handicap;
-
massimizzazione del rapporto ambiente sport (escursionismo, cicloturismo,
mountan bike, equiturismo, rafting, canoa, parapendio).
-
riduzione o scomparsa dell'uso di doping nella pratica sportiva, in particolare
negli adolescenti.
La misurazione di risultati ed effetti avviene con i seguenti indicatori:
-
n. piani provinciali dello sport;
-
n. progetti di impiantistica sportiva approvati ed ammessi annualmente
a finanziamento;
-
n. programmi ammessi a finanziamento per svolgere attività motorio
ricreativa in ambito scolastico, ivi compresi portatori di handicap e categorie
svantaggiate;
-
n. corsi di qualificazione e n. partecipanti ai corsi finanziati in accordo
con l’associazionismo sportivo;
-
n. progetti ammessi a finanziamento per attività di sport per tutti;
-
finanziamenti impegnati per provincia;
-
n. interventi di finanziamenti con strumenti innovativi su finanziamenti
totali.
-
n. corsi e campagne antidoping.
8.1. Monitoraggio dei piani provinciali dello Sport
La Regione realizza (annualmente il monitoraggio dei Piani Provinciali
dello Sport nei tempi utili per la programmazione regionale (L.R. 49/1999
- Rapporto di valutazione e DPEF) sulla base degli indicatori sopradescritti
e della rendicontazione amministrativo finanziaria per l’eventuale revoca
dei finanziamenti.
9) Le procedure ed i finanziamenti
In attuazione del presente piano di settore per la promozione delle
attività motorie, la Regione interviene a sostegno delle sotto specificate
iniziative secondo le priorità, modalità e termini indicati.
La Regione determina annualmente con legge di bilancio a partire dall’esercizio
finanziario 2001, le risorse destinate agli interventi programmati dal
piano. I Piani Provinciali per lo sport (PPS) saranno valutati sulla base
delle proposte finanziabili in coerenza con i seguenti indirizzi e priorità
regionali.
9.1 MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE (L.R.
72/2000, art. 12, comma 1, lettera d e comma 2 / Interventi a cofinanziamento
della programmazione locale)
9.1.1. - Interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo le domande per manifestazioni e competizioni
sportive organizzate in toscana che rispondano ai requisiti sottoelencati,
in ordine decrescente di priorità:
-
competizioni o manifestazioni di promozione dello sport in ambito scolastico
o studentesco con la diretta partecipazione delle istituzioni scolastiche:
-
- di carattere internazionale;
-
- di carattere nazionale;
-
- di carattere regionale;
-
- di carattere provinciale;
-
competizioni e manifestazioni sportive per soggetti disabili:
-
- di carattere internazionale o che comprendano categorie internazionali
riservate;
-
- finali di campionati italiani;
-
- di carattere nazionale, qualora non siano presenti domande per iniziative
di cui alle precedenti lettere B1 e B2;
-
competizioni e manifestazioni a carattere eccezionale con specifico riferimento
a discipline con prevalente attività fisica, con priorità
per quelle femminili:
-
- finali di campionati del mondo ed europei riservati a categorie giovanili;
-
- finali di campionati italiani riservati a categorie giovanili;
-
- finali di campionati del mondo ed europei.
La conformità delle domande è verificata rispetto ai calendari
dei competenti organismi sportivi ed in collaborazione con l’associazionismo
sportivo.
Ulteriori elementi di valutazione saranno riferiti agli effetti promozionali
sia della disciplina sportiva interessata che a quelli economici in rapporto
alla località di svolgimento.
9.1.2. Finanziamenti
Il finanziamento non potrà essere superiore al 50% dei costi
della manifestazione riconosciuti ammissibili ed effettivamente sostenuti.
9.1.3. Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
Le domande di contributo per manifestazioni sportive possono essere
presentate unicamente da enti locali, società sportive, federazioni
sportive, enti di promozione sportiva, e da altri soggetti pubblici o privati
senza fini di lucro che risultino comunque titolari della responsabilità
relativamente all’organizzazione della manifestazione.
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del
28 febbraio (dell’anno in cui avviene la manifestazione o competizione)
alla provincia competente per territorio, che provvede all’istruttoria
delle domande stesse. Le domande relative all'anno 2001 devono essere
presentate entro il termine perentorio del 15 maggio 2001
Le domande devono essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente
programma (scheda n. 1), compilato in
ogni sua parte e completo delle informazioni richieste.
9.1.4. Concessione ed erogazione dei contributi
Le Province valutano ed approvano le graduatorie delle domande ammissibili
secondo i criteri e le priorità stabiliti nel presente piano, completato
dall’elenco di quelle non ammissibili con le relative motivazioni, e lo
trasmettono al Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali
- Servizio Sport-Associazionismo.
A favore delle domande riconosciute ammissibili, secondo i criteri e
le priorità stabilite nel piano regionale, le Province dispongono
il contributo finanziario destinando a tal fine anche i finanziamenti regionali
per la promozione delle attività motorie di interesse locale nei
limiti di cui al punto 9.1.2.
Qualora i finanziamenti disponibili non consentano il soddisfacimento
di tutte le richieste di contributo riconosciute ammissibili, le Province
provvedono alla concessione dei contributi regionali fino alla relativa
concorrenza secondo l’ordine di priorità di cui al precedente punto
9.1.1.
9.1.5 Decadenza dei contributi
La Provincia dichiara decaduti i contributi assegnati per le manifestazioni
e le competizioni non realizzate entro l’anno di riferimento previsto all’atto
della domanda, o comunque non rendicontate nei modi di cui al precedente
paragrafo entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo.
9.2 SOSTEGNO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE E MOTORIO RICREATIVE (L.R. 72/2000, art. 12, comma 2 - Interventi
a cofinanziamento della programmazione locale)
9.2.1 Interventi ammissibili
Promozione delle attività motorie in ambito scolastico.
Le Province promuovono, coordinano ed attuano, in collaborazione
con l’associazionismo sportivo, attività motorie e sportive fra
gli studenti delle scuole toscane. Tali attività devono avere come
obiettivo generale la massima attivazione motoria di tutti gli studenti
frequentanti le scuole interessate, con una particolare attenzione rivolta:
-
al sostegno di attività sportive per studenti disabili psichici
e fisici o di soggetti comunque svantaggiati;
-
al sostegno di attività sportive a carattere multidisciplinare,
anche con riferimento al giuoco sport, alla conoscenza ed all’orientamento
sportivo;
-
all’insegnamento di base del nuoto nelle scuole elementari, nel quadro
di una più generale campagna sulla sicurezza in acqua;
-
a facilitare scambi di esperienza in materia sportiva con scuole in ambito
internazionale.
Le domande non presentate direttamente da istituzioni scolastiche dovranno
essere corredate da documentazione attestante la diretta partecipazione
delle istituzioni medesime. Sono considerati prioritari i progetti in attuazione
dei protocolli d’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o federazioni o enti di promozione sportiva
o Enti Locali.
Promozione delle attività per l’incentivazione dello sport per tutti
Le province promuovono, coordinano ed attuano, in collaborazione
con l’associazionismo sportivo, attività inerenti l’incentivazione
dello sport per tutti in Toscana.
Le attività ammissibili a finanziamento regionale, dovranno rispondere
ad almeno uno dei seguenti requisiti prioritari, con particolare attenzione
a quelle che si realizzano in Comuni montani:
-
giornate di coinvolgimento collettivo della popolazione in attività
motoria per il tempo libero;
-
sostegno di attività per soggetti disabili o comunque svantaggiati;
-
sostegno di attività motorie per ultrasessantenni.
Le attività ammesse al finanziamento regionale devono, pena
decadenza dello stesso finanziamento, diffondere attraverso ogni supporto
cartaceo o audiovisivo previsto il logo del "Comitato regionale dello sport
per tutti".
Il finanziamento regionale di ciascuna attività di cui al presente
punto 9.2 non potrà essere superiore al 50% del costo riconosciuto
ammissibile.
9.2.2 Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
Le domande di contributo per la promozione delle attività sportive
in ambito scolastico di cui al punto 9.2.1 lettera A) possono essere presentate
unicamente da enti locali, società sportive, federazioni sportive,
enti di promozione sportiva, e da altri soggetti pubblici o privati senza
fini di lucro che risultino comunque titolari della responsabilità
relativamente all’organizzazione dell’attività. La Provincia può
finanziare iniziative proprie.
Le domande di contributo per la promozione dello sport per tutti di
cui al punto 9.2.1 lettera B) possono essere presentate unicamente da Enti
Locali, Federazioni sportive, Società sportive ed Enti di promozione
sportiva. La Provincia può finanziare iniziative proprie.
Le domande di cui al precedente punto 9.2.1 devono essere presentate
entro il termine perentorio del 28 febbraio (di ciascun anno)
alla Provincia competente per territorio, che provvede all’istruttoria
delle domande stesse. Le domande relative all'anno 2001 devono essere
presentate entro il termine perentorio del 15 maggio 2001.
9.2.3 Concessione ed erogazione dei contributi
Le Province valutano ed approvano le graduatorie delle domande ammissibili
secondo i criteri e le priorità stabiliti nel presente piano, completato
dall’elenco di quelle non ammissibili con le relative motivazioni, e lo
trasmettono al Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali
- Servizio Sport-Associazionismo.
A favore delle domande riconosciute ammissibili, secondo i criteri e
le priorità stabiliti nel presente piano regionale, le Province
dispongono il contributo finanziario destinando a tal fine anche i finanziamenti
regionali per la promozione delle attività motorie di interesse
locale nei limiti di cui al punto 9.2.1.
Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di
tutte le richieste di contributo riconosciute ammissibili, le province
provvedono alla concessione dei contributi fino alla relativa concorrenza
secondo le priorità di cui al precedente punto 9.2.1.
9.2.4 Decadenza dei contributi
I contributi assegnati a sostegno delle attività sportive e motorio-ricreative
di cui al punto 9.2.1 devono essere rendicontati alla Provincia entro
il termine perentorio del 31 ottobre (dell’anno successivo).
Nel caso in cui tale termine non sia rispettato la Provincia dichiara decaduti
i contributi assegnati per le iniziative non realizzate o comunque non
rendicontate entro tale data, attivando le procedure per il recupero delle
somme erogate.
9.3 MISURA DEI FINANZIAMENTI E RIPARTIZIONE
Il concorso regionale agli interventi effettuati dalle Province a sostegno
dello svolgimento di manifestazioni, competizioni e di promozione di attività
motorie, ricreative e sportive di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, non
potrà essere inferiore al 50% della disponibilità recata
annualmente dal corrispettivo capitolo di bilancio regionale, ripartito
fra le medesime province per il 50% in parti uguali tra loro e per il 50%
in misura proporzionale alla popolazione residente nella provincia.
Ai fini della accelerazione e snellimento delle procedure, per l’anno
2001 potrà essere concesso alle province un acconto del 50% della
quota del finanziamento regionale loro spettante per il sostegno delle
iniziative di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2.
La Giunta Regionale determina annualmente l’ammontare della percentuale
del corrispettivo capitolo di bilancio da destinarsi per gli interventi
di cui ai punti 9.1 - 9.2 e 9.5 del presente piano.
Le Province sono tenute alla rendicontazione dei contributi regionali
ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 158.
9.4 IMPIANTISTICA SPORTIVA (L.R. 72/2000,
art. 12, comma 1, lettera a)
9.4.1 Interventi finanziabili
-
La Regione Toscana promuove interventi nel settore dell’impiantistica sportiva
finalizzati a:
-
messa a norma;
-
abbattimento barriere architettoniche;
-
pieno utilizzo, recupero, ristrutturazione e completamento;
-
ampliamento di complessi esistenti;
-
nuovi impianti;
-
acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
-
acquisto di attrezzature sportive.
-
Sono destinatari dei relativi finanziamenti:
-
gli enti locali della Toscana;
-
gli istituti scolastici e universitari;
-
le società ed associazioni sportive aventi personalità giuridica;
-
le federazioni sportive;
-
gli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica;
-
gli enti morali e religiosi.
-
Il possesso della personalità giuridica costituisce condizione indispensabile
per l’accensione del mutuo, ma non per la presentazione della domanda.
Il riconoscimento della personalità giuridica può
essere richiesto al Presidente della Regione Toscana.
9.4.2 Contributi in conto interessi - Criteri
-
I contributi in conto interessi sono concessi secondo l’ordine decrescente
di priorità di cui al precedente paragrafo 9.4.1 e secondo i criteri
di seguito indicati:
-
rispondenza ad esigenze diffuse di dotazione di impianti e servizi polifunzionali;
-
rispondenza ad esigenze di dotazione di impianti per aree e tipologie specifiche
di impianti;
-
rispondenza a specifiche finalità indicate negli strumenti della
programmazione locale.
Gli interventi in conto interessi di cui al paragrafo 9.4.1.1, lett. a)
e b) sono soggetti alle condizioni previste dall’Istituto per il Credito
Sportivo per tali opere.
-
Nel caso in cui il totale dei contributi regionali afferenti i progetti
ammissibili di impiantistica sportiva fosse superiore alla disponibilità
finanziaria prevista dal bilancio regionale, i contributi della Regione
Toscana saranno ripartiti in modo direttamente proporzionale al rapporto
fra totale dei contributi/disponibilità finanziaria, escludendo
l’ultima o le ultime domande di ciascuna graduatoria provinciale, fino
al raggiungimento della disponibilità finanziaria medesima.
9.4.3 Modalità’ e contenuti delle domande per contributo in conto
interessi.
-
Le domande, rivolte alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche
formative e dei beni culturali e, per conoscenza, all’Istituto per il Credito
Sportivo, devono essere presentate entro il termine perentorio del 28
febbraio alla Provincia competente per territorio, che provvede all’istruttoria
delle domande stesse. Il protocollo della provincia territorialmente competente
ed il timbro postale di spedizione fanno fede ai fini della validità
per la data di presentazione delle domande di contributo. Domande non pervenute
al protocollo della provincia entro il 15 marzo, ancorché spedite
in data utile, non possono essere valutate ai fini del presente piano.
Le domande relative all'anno 2001 devono essere presentate entro il
termine perentorio del 15 maggio 2001.
-
Le eventuali domande proprie delle Province dovranno essere indirizzate
alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche formative e dei beni
culturali, e per conoscenza all’Istituto di Credito Sportivo, con le modalità
sopra indicate entro il 28 febbraio. Per le domande relative al 2001
il termine è il 15 maggio 2001.
-
Le domande devono essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente
programma (scheda n. 2), compilato in
ogni sua parte e completo delle informazioni richieste, e corredate da
:
-
scheda informativa (scheda n. 3) per singola
tipologia di impianto sportivo;
-
relazione tecnico-illustrativa delle funzioni, delle caratteristiche tecniche
e delle le modalità di esecuzione dell’opera da finanziare;
-
progetto esecutivo o, in subordine, progetto di massima dell’opera da realizzare
o degli interventi da effettuare; sono considerate ammissibili prioritariamente
le domande corredate di progettazione esecutiva;
-
perizia di massima con indicazione della possibilità di attuare
l’opera in stralci funzionali;
-
parere del comune territorialmente competente circa la conformità
dell’opera o degli interventi con gli strumenti urbanistici; il parere
non è richiesto per le opere non soggette a concessione edilizia
ovvero nel caso che sia lo stesso comune a presentare la domanda;
-
(per gli enti locali) dichiarazione del Dirigente attestante la
capacità di contrazione del mutuo (scheda
n. 4);
-
(per le associazioni e gli enti morali e religiosi) dichiarazione
attestante le finalità sportive dell’opera o degli interventi e
la natura del soggetto, non avente fini di lucro (scheda
n. 5).
-
Gli allegati di cui al paragrafo precedente 9.4.3.3 devono essere integralmente
trasmessi alla Provincia, pena la inammissibilità.
All’Istituto per il Credito Sportivo dovrà essere inviata unicamente
copia della domanda di contributo in conto interessi con gli allegati a)
e b) indicati al precedente punto.
9.4.4 Importi ammissibili e quote dei contributi regionali in conto
interessi.
-
L’importo massimo ammissibile dell’opera per i contributi in conto interessi
è di lire 2.500 milioni, corrispondenti a 1.291.142,25 euro, mentre
per le piscine e le sale polivalenti è di lire 4.500 milioni, corrispondenti
a 2.324.056,05 euro.
-
Con riferimento ai contributi in conto interessi per le opere di cui al
precedente paragrafo 9.4.1.1 lettere a) e b), l’importo massimo ammissibile
dell’opera è di lire 500 milioni, corrispondenti a 258.228,45 euro.
-
Gli interventi di adeguamento alle norme ed abbattimento delle barriere
architettoniche potranno beneficiare delle particolari condizioni stabilite
da parte dell’Istituto per il credito sportivo; per gli interventi di cui
al precedente paragrafo 9.4.1 lettere c) e g) il contributo regionale viene
determinato nella misura indicata nell’allegata Tabella
F; sono anche in tal caso fatte salve eventuali diverse condizioni
stabilite da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo; gli interventi
in conto interesse sono graduati per scaglioni in via decrescente come
previsto dall’allegata Tabella A.
9.4.5 Concessione dei contributi in conto interessi - Procedure e scadenze
-
Ciascuna Provincia valuta le istanze pervenute al fine di determinarne
una istruttoria in ambito provinciale.
-
Costituiscono condizione di inammissibilità :
-
la incompletezza della documentazione;
-
la incompiutezza dell’intervento proposto, tale da non costituire opera
completa o lotto funzionale;
-
la precedente stipula del contratto di mutuo;
-
la eventuale impossibilità, in caso in cui si tratti di impianti
scolastici, di un utilizzo indipendente, per autonomia di servizi, accessi
e possibilità di gestione.
-
Le istruttorie formulate dalle Province, redatte secondo l’apposito modulo
(Tabella E), sono da queste inviate,
entro il 15 aprile, al competente ufficio della Giunta Regionale.
Per l'anno 2001, le istruttorie delle Province devono essere inviate
entro il 15 giugno.
-
L’ufficio competente della Giunta Regionale, verificata la corrispondenza
delle istruttorie con gli indirizzi e le modalità previste dal presente
piano, determina gli atti per la concessione dei contributi in conto interessi,
secondo le modalità convenute con l’Istituto per il Credito Sportivo,
nonché per la concessione dei contributi in conto capitale ai singoli
beneficiari.
9.4.6 Modalità di erogazione dei contributi - Conto interessi
-
Le modalità ed i termini per l’erogazione dei contributi in conto
interessi sono regolati dalla convenzione stipulata con l’Istituto per
il Credito Sportivo. A contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti
il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale accorda ai mutuatari
beneficiari inseriti nel piano annuale un contributo nella misura prevista
dal paragrafo 9.4.4 punto 4.3. Il contributo è concesso ai singoli
mutuatari ed è corrisposto direttamente ed in una unica soluzione
all’Istituto per il Credito Sportivo attraverso il fondo a contabilità
separata appositamente costituito presso lo stesso. L’Istituto per il Credito
Sportivo provvede a trasmettere periodicamente al competente ufficio della
Giunta Regionale la rendicontazione dei contributi attivati.
Il soggetto destinatario del finanziamento, al momento della formalizzazione
della richiesta di mutuo all’Istituto per il Credito Sportivo deve trasmetterne
copia al competente ufficio della Giunta Regionale.
-
Il soggetto beneficiario del finanziamento deve assicurare il verificarsi
delle seguenti condizioni, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
comunicazione della concessione del contributo ( a tale fine fa fede la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana degli atti
amministrativi di concessione ), a pena di decadenza del contributo:
-
approvazione del piano finanziario relativo all’investimento complessivo
da attivare;
-
ottenimento dell’adesione di massima da parte dell’Istituto per il Credito
Sportivo per la concessione del mutuo richiesto.
9.4.7 - Controllo, decadenza e revoca dei contributi in conto interessi per gli impianti sportivi.
9.4.7.1 - Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale dichiara la decadenza dei finanziamenti in conto interessi nei confronti dei beneficiari che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al punto 9.4.6.2.
9.4.7.2 - I contributi sono altresì soggetti a decadenza nei seguenti casi:
-
qualora non sia stato stipulato il mutuo con l'Itstituto per il credito sportivo entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo (a tale fine, fa fede la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana degli atti amministrativi di concessione);
-
qualora i beni risultanti dall'investimento siano distratti o alienati o non utilizzati per le finalità che avevano determinato l'intervento finanziario di sostegno nei dieci anni successivi alla comunicazione della concessione del contributo.
Qualora si verifichi una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale provvede alla pronuncia di decadenza e revoca dei contributi concessi; le somme erogate sono recuperate gravate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di recupero.
9.4.7.3 - Il competente ufficio della Giunta regionale verifica la corretta utilizzazione dei finanziamenti, anche in collaborazione con l'Istituto per il credito sportivo e le Province.
9.4.8 - Contributi in conto capitale - Criteri.
9.4.8.1 - I contributi in conto capitale sono destinati esclusivamente agli interventi di cui al punto 9.4.1.1, lettere a), b), c), d), e), secondo il medesimo ordine decrescente di priorità.
In riferimento alla tipologia di impianti, il finanziamento regionale deve in primo luogo soddisfare le esigenze relative a:
-
palestre scolastiche;
-
spazi attrezzati per lo sport rispondenti alla tipologia di cui al progetto speciale "Una Toscana per i giovani", azione 8.1 (spazi attrezzati per il gioco e lo sport), approvato con deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2001, n. 507.
Sono destinatari dei relativi finanziamenti i soggetti di cui al precedente punto 9.4.1.2.
Per l'anno finanziario 2003, il 60 per cento della quota di bilancio regionale destinata agli interventi da sostenere con contributi in conto capitale, deve essere riservata al finanziamento delle domande presentate da enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per ogni soggetto destinatario di contributo non possono essere accolte complessivamente più di cinque domande, qualunque sia la tipologia e la classificazione per la quale sono state presentate.
L'importo del contributo non può eccedere il 30 per cento del costo dell'opera ammissibile per progetti di importo massimo fino a 100.000,00 euro.
9.4.9 Modalità’ e contenuti delle domande per gli impianti sportivi
-
Le domande, rivolte alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche
formative e dei beni culturali, devono essere presentate entro il termine
perentorio del 28 febbraio alla Provincia competente per territorio,
che provvede all’istruttoria delle domande stesse. Il protocollo della
provincia territorialmente competente ed il timbro postale di spedizione
fanno fede ai fini della validità per la data di presentazione delle
domande di contributo. Domande non pervenute al protocollo della Provincia
entro il 15 marzo, ancorché spedite in data utile, non possono essere
valutate ai fini del presente piano. Le domande relative all'anno 2001
devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio 2001.
-
Le eventuali domande proprie delle Province dovranno essere indirizzate
alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche formative e dei beni
culturali, e per conoscenza all’Istituto per il Credito Sportivo, con le
modalità sopra indicate entro il 28 febbraio. Per le domande
relative al 2001, il termine è il 15 maggio 2001.
-
Le domande devono essere redatte secondo il fac-simile allegato al presente
programma (scheda n. 6), compilato in
ogni sua parte e completo delle informazioni richieste, e corredate da
:
-
scheda informativa (scheda n. 7) per singola
tipologia di impianto sportivo;
-
relazione tecnico-illustrativa delle funzioni, delle caratteristiche tecniche
e delle le modalità di esecuzione dell’opera da finanziare;
-
progetto esecutivo o, in subordine, progetto di massima dell’opera da realizzare
o degli interventi da effettuare; sono considerate ammissibili prioritariamente
le domande corredate di progettazione esecutiva;
-
parere del comune territorialmente competente circa la conformità
dell’opera o degli interventi con gli strumenti urbanistici; il parere
non è richiesto per le opere non soggette a concessione edilizia
ovvero nel caso che sia lo stesso comune a presentare la domanda;
-
(per le associazioni e gli enti morali e religiosi) dichiarazione
attestante le finalità sportive dell’opera o degli interventi e
la natura del soggetto, non avente fini di lucro (scheda
n. 5).
-
Gli allegati di cui al punto precedente devono essere integralmente trasmessi
alla Provincia, pena la inammissibilità.
Alla Giunta Regionale - Dipartimento delle politiche formative e dei beni
culturali dovranno essere inviate unicamente copia della schede informative
n. 6 e n. 7 relative alla domanda di contributo in conto capitale.
9.4.10 Concessione dei contributi in conto capitale - Procedure e
scadenze
-
Ciascuna Provincia valuta le istanze pervenute al fine di determinarne
una istruttoria in ambito provinciale.
-
Costituiscono condizione di inammissibilità :
-
l'incompletezza della documentazione;
-
l'aver ultimato la realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo in data antecedente alla presentazione della medesima;
-
l'eventuale impossibilità, nel caso in cui si tratti di impianti scolastici, di un utilizzo indipendente, per autonomia di servizi, di accessi e di possibilità di gestione;
-
la presentazione di progetti per importo superiore a 100.000,00 euro.
-
Le istruttorie formulate dalle province, redatte secondo l’apposito modulo
(Tabella G), sono da queste inviate,
entro il 15 aprile, alla Giunta Regionale.Per l'anno 2001, le
istruttorie delle Province devono essere inviate entro il 15 giugno 2001.
-
Il dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, verificata
la corrispondenza delle istruttorie con gli indirizzi e le modalità
previste dal presente piano, adotta gli atti per la concessione dei contributi
in conto capitale.
9.4.11 - Modalità di erogazione dei contributi in conto capitale.
9.4.11.1 - I contributi in conto capitale sono concessi dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale direttamente ai soggetti beneficiari richiedenti ed individuati al punto 9.4.1.2 del presente piano, e sono liquidati:
-
nella misura del 70 per cento del contributo concesso a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori, qualora i medesimi non siano ancora iniziati alla data di presentazione della domanda;
-
a saldo a seguito di presentazione di apposita certificazione del direttore dei lavori o, per lavori eseguiti in economia, dal tecnico comunale attestante la regolare esecuzione dell'opera e, ove necessario, l'avvenuto collaudo con esito positivo;
9.4.11.2 - I soggetti beneficiari del contributo in conto capitale devono, a pena di pronuncia di decadenza e revoca dei finanziamenti, presentare il certificato di inizio lavori delle opere entro il termine improrogabile di 8 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Le risorse finanziarie derivanti dal pronunciamento di decadenza e revoca saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria regionale.
9.4.11.3 - I soggetti del contributo in conto capitale hanno l'obbligo di completare le relative opere entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.
9.4.12 - Decadenza e revoca dei contributi.
9.4.12.1 - Il dirigente del competente uffico della Giunta regionale dichiara la decadenza dei finanziamenti in conto capitale nei confronti dei beneficiari che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai precedenti punti 9.4.11.2 e 9.4.11.3.
9.4.12.2. - I contributi sono altresì soggetti a decadenza qualora i beni risultanti dall'investimento siano distratti o alienati o non utilizzati per le finalità che avevano determinato l'intervento finanziario di sostegno nei cinque anni successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
Nei casi previsti il dirigente del competente ufficio della Giunta
Regionale provvede alla pronuncia di decadenza e revoca dei contributi
concessi; le somme erogate sono recuperate gravate degli interessi legali
dalla data di erogazione alla data di recupero.
9.4.13 Finanziamento regionale
Per gli interventi di investimento di cui al punto 9.4 del presente
piano, le disponibilità recate dal corrispondente capitolo del bilancio
regionale sono utilizzate fino ad un massimo del 50% per investimenti in
conto capitale, e fino alla copertura del rimanente 50% per investimenti
in conto interessi. Le percentuali sopra specificate possono subire variazioni,
sulla base dei seguenti fattori:
-
che le effettive richieste di interventi in conto interessi non raggiungano
la quota sopra stabilita;
-
che siano giacenti nel fondo istituito con apposita convenzione presso
l'Istituto per il Credito Sportivi, somme libere rivenienti da rinunce
o revoche del precedente esercizio finanziario. La giunta Regionale determina
annualmente, sulla base delle richieste pervenute, la percentuale di finanziamento
da destinare rispettivamente agli intreventi in conto interessi e in conto
capitale, nei limiti di utilizzo sopra specificati.
9.5 INTERVENTI DIRETTI (L.R. 72/2000, art. 12,
comma 1, lettere b), c) e d))
La Giunta Regionale determina annualmente gli interventi contributivi
diretti al sostegno delle seguenti iniziative:
-
diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività
motorie, ricreative e sportive;
-
studio, ricerca, progetti sperimentali e iniziative culturali per la diffusione
della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie;
-
svolgimento di manifestazioni e competizioni di particolare rilevanza,
anche inerenti lo Sport per tutti;
-
collaborazione con le istituzioni scolastiche e le Università per
la realizzazione di progetti e programmi di interesse regionale, di specifica
competenza scolastica e svolti anche in collaborazione con l’Associazionismo
sportivo, le Province ed i Comuni;
-
percorsi formativi, in collaborazione con le Università ed Istituzioni
di grado universitario, gli Enti di Promozione sportiva ed il C.O.N.I.,
considerati agenzie formative, di aggiornamento e perfezionamento finalizzati
alla qualificazione di operatori con competenze specifiche nell’area dei
servizi alla persona correlati alle attività motorie, ricreative
e sportive, nonché per la gestione degli impianti e la prevenzione
delle malattie e delle condizioni di disagio.
-
iniziative, corsi di formazione, campagne di informazione anche in collaboraziuone
con associazioni di volontariato o sportive, per la promozione dello sport
senza doping.
L’ammontare dei finanziamenti destinati agli interventi di cui al presente
punto non potrà essere superiore al 50% della disponibilità
recata annualmente dal relativo capitolo di bilancio.
La Giunta Regionale determina annualmente l’ammontare delle percentuali
del corrispettivo capitolo di bilancio di cui sopra da destinarsi per gli
interventi di cui al presente punto.
I contributi saranno liquidati a presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa. Gli Enti Locali
sono tenuti a presentare rendicontazione ai sensi del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, art. 158.
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