• mail  • indietro

Delibera n° 01541 del 14/12/98
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1995 N. 5


 
                            LA GIUNTA REGIONALE
 
     VISTA la L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 "Norme per il governo del ter-
     ritorio";
 
     RILEVATO altresì,  ai sensi delle  norme  sopra  citate,  che le
     istruzioni  tecniche,  anche  al  fine  di garantire l'attuazione
     dell'art.  3 della legge medesima,  devono dettare: criteri e  le
     regole tecniche per l'analisi e la valutazione degli atti di pro-
     grammazione  territoriale,  stabilendo altresì la documentazione
     che ne costituisce parte integrante ai fini di favorire la omoge-
     neità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione  ammini-
     strativa;
 
     PRESO  ATTO  che  è stato istituito un tavolo di concertazione al
     quale hanno partecipato  rappresentanti  dell'ANCI,  dell'URPT  e
     della  Regione,  con il preciso compito di affiancare la elabora-
     zione della proposta di istruzioni tecniche utilizzando a tal fi-
     ne il testo prodotto da esperti  incaricati  dalla    competente
     struttura  del Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali;
 
     PRESO ATTO pertanto dei risultati del  lavoro  svolto,  ovverosia
     della proposta di istruzioni tecniche prodotta;
 
     UDITA  la Relazione dell'Assessore Tito Barbini di seguito ripor-
     tata:
 
     I contenuti generali della legge regionale "Norme per il  governo
     del  territorio" 5/95 relativi al sistema delle valutazioni degli
     atti di pianificazione  territoriale  si  basano  sulle  finalità
     stesse della legge,  che, come cita l'art. 1, "riformando i prin-
     cipi e le modalità per il governo del territorio, orienta l'azio-
     ne dei pubblici poteri ed indirizza le attività pubbliche e  pri-
     vate a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garanten-
     do  la  trasparenza  dei processi decisionali e la partecipazione
     dei cittadini alle scelte di governo del territorio".  A tal fine
     gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assi-
     curano che nessuna (art. 5) "risorsa naturale del territorio pos-
     sa essere ridotta in modo significativo e irreversibile,  inoltre
     le azioni di trasformazione del territorio,  debbono essere  sog-
     gette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambien-
     tali  previste dalla legge" e che inoltre tale procedimento,  per
     assicurare trasparenza e reale conseguimento degli  obiettivi  di
     sostenibilità dello sviluppo,  deve poggiare su un sistema di co-
     noscenza certa e certificabile.
 
     Ciò si evince dall'articolo 4 che individua il sistema informati-
     vo territoriale (S.I.T.) quale riferimento conoscitivo  fondamen-
     tale  per  la  definizione degli atti di governo del territorio e
     per la verifica dei loro effetti.  In questo  senso,  quindi,  il
     S.I.T. dovrà garantire l'organizzazione della conoscenza necessa-
     ria al governo del territorio,  articolata nelle fasi della indi-
     viduazione e raccolta dei dati riferiti alle  risorse  essenziali
     del  territorio,  della  loro integrazione con i dati statistici,
 
 
     della georeferenziazione,  della certificazione  e  infine  della
     diffusione e aggiornamento.
 
     Inoltre deve garantire la definizione in modo univoco,  per tutti
     i livelli operativi della documentazione informativa  a  sostegno
     della  elaborazione  programmatica e progettuale dei diversi sog-
     getti e nei diversi settori.
 
     Sulla base di questi presupposti il sistema delle valutazioni do-
     vrà assicurare che il piano Territoriale di Coordinamento provin-
     ciale assuma il ruolo fondamentale, in quanto realmente innovati-
     vo per la pianificazione territoriale, definito dalla stessa leg-
     ge R. 5,  di stabilire "criteri e parametri per le valutazioni di
     compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione del-
     le  risorse essenziali del territorio" fornendo (come cita l'art.
     16 comma 4) il quadro conoscitivo delle  risorse  essenziali  del
     territorio ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità
     in riferimento ai sistemi ambientali locali ed ai bacini idrogra-
     fici, indicandone le relative condizioni d'uso, ai fini delle va-
     lutazioni.
 
     Il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)  in
     sostanza    orienta   il    Piano    Comunale  attraverso    il
     quadro conoscitivo e la individuazione degli ambiti  territoriali
     appropriati, per ciascuna risorsa essenziale del territorio e at-
     tiva il sistema valutativo.
 
     Il Piano comunale,  entro questo quadro, esplicita la valutazione
     degli effetti ambientali attraverso: la individuazione delle aree
     e dei beni di rilevanza ambientale,  l'analisi dello stato  delle
     risorse soggette a modificazione, l'identificazione delle finali-
     tà  degli interventi,  la descrizione delle azioni previste e dei
     loro prevedibili impatti sull'ambiente, la individuazione dei li-
     velli di criticità delle aree e delle risorse interessate, nonché
     l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensa-
     re gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibi-
     lità delle risorse economiche da impiegare. La individuazione de-
     gli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti  fat-
     tori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le con-
     dizioni microclimatiche,  il patrimonio culturale,  la fauna e la
     flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.
 
     In base all'art.  32 (comma 4) le norme su cui basare la  valuta-
     zione sono quelle generali contenute nella legge regionale e nel-
     le istruzioni tecniche che,  sulla base dell'art.13, stabiliscono
     appunto norme specifiche per garantire l'applicazione delle norme
     contenute nello stesso art. 32.
 
     Le istruzioni tecniche sono propriamente  disciplinate  dall'art.
     13 il quale dispone che la Giunta Regionale, approva le istruzio-
     ni  tecniche  che  debbono essere osservate nella redazione degli
     atti di  programmazione  e  di  pianificazione  territoriale.  Le
     istruzioni, ai sensi dell'art. 3, al fine di garantire collabora-
     zione  fra  strutture  tecniche della Regione e degli Enti Locali
 
 
     per il Governo del Territorio disciplinano in particolare i  cri-
     teri  e le modalità tecniche per la valutazione e la verifica de-
     gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale.
 
     Se tutto ciò trova i propri presupposti fondativi nella Legge  R.
     5/95, ad una verifica attuale troviamo una rispondenza alla nuova
     disciplina  sulla  valutazione dell'impatto ambientale secondo il
     testo "approvato al Senato il 5 luglio 1998 ed anche  alla  legge
     15.03.97  n.  59 recante Delega al Governo per il conferimento di
     funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la rifor-
     ma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione  ammi-
     nistrativa  nonchè  nelle  successive integrazioni e modifiche di
     detta legge.
 
     In un certo senso la L.R.  5/95 ha  anticipato,  attuando  la  L.
     142/90  sull'"ordinamento  delle  autonomie locali" e recependo i
     principi fondamentali della stessa, la "riforma del sistema delle
     autonomie locali in Toscana" di cui alla L.R. 77/95, relativamen-
     te agli strumenti di pianificazione territoriale, nonchè le fina-
     lità della citata legge statale 59, fondando i propri presupposti
     sulla ridefinizione del rapporto tra istituzioni territoriali  di
     governo, valorizzando l'autonomia di ogni ente, nella formazione,
     adozione,  approvazione dei propri Piani Territoriali, e al tempo
     stesso rafforzando i meccanismi di  raccordo  inter-istituzionale
     per assicurare una più forte coesione del governo del territorio
     nel suo insieme.
 
     I contenuti appunto degli artt.  3 e 4 della L.R.  5/95 attinenti
     il  raccordo  delle  strutture tecniche ed il sistema informativo
     vanno in questo senso,  dando forza agli atti  di  Pianificazione
     che  sono costituiti dal Piano di Indirizzo Territoriale Regiona-
     le, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dal Pia-
     no Comunale.
 
     I primi due da sottoporsi a verifica ogni tre anni, e la pianifi-
     cazione comunale con i contenuti delle valutazioni, costituiscono
     il meccanismo di programmazione e monitoraggio degli effetti sul-
     le risorse,  su cui si fonda la nuova strumentazione  del governo
     del territorio, che va a sostituire quella precedente caratteriz-
     zata  dai  piani urbanistici comunali,  valutati sulla base della
     "autoreferenziazione" ed approvati dalla Regione.
 
     In particolare la L. 59/97 e decreti legislativi attuativi,  col-
     locando  la  funzione  di tutela paesistica nell'ambito di quella
     urbanistico-territoriale,  va a rafforzare il  presupposto  della
     stessa L.R.  5/95,  di ricondurre ad unici atti di pianificazione
     territoriale  i  contenuti  "ambientali"  e  quelli  urbanistico-
     territoriali.
 
     Ritenuto  pertanto  necessario  procedere all'approvazione delle
     Istruzioni Tecniche,  in attuazione dell'art. 13 della cit. L.R.
     5/95, che debbono essere osservate nella redazione degli atti di
     programmazione e di pianificazione territoriale di competenza de-
     gli Enti locali e disciplinano i criteri e le modalita' tecniche
 
 
     per la valutazione e la verifica degli atti sopra menzionati.
 
     A VOTI UNANIMI:
 
                              D E L I B E R A
 
     1) di approvare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/95, le Istru-
     zioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione  e
     di  pianificazione  territoriale di competenza degli Enti locali,
     allegate  quale parte  integrante e sostanziale alla presente de-
     liberazione (All. A e B);
 
     2) di pubblicare, ai sensi della L.R. 9/95, il presente provvedi-
     mento,  in quanto atto conclusivo di procedimento amministrativo.
     In ragione  del  particolare  rilievo del provvedimento,  che per
     il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza  della
     generalità dei cittadini,  se ne dispone la pubblicazione per in-
     tero ivi compresi gli allegati,  sul bollettino  ufficiale  della
     Regione  Toscana,  ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 18/96.
 
 
                                        SEGRETERIA DELLA GIUNTA
                                              IL COORDINATORE
                                        (DOTT. VALERIO PELINI)
 
     MC/pn
     Il Dirigente Responsabile
     dell'Area Studi e Valutazioni
     di Pianificazione Strategica
     Arch. Marta Cecchini
 
 
     VISTO IL COORDINATORE
     (Dott. Roberto Forzieri