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Delibera n°
01541 del 14/12/98
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1995 N. 5
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 "Norme per il governo del ter-
ritorio";
RILEVATO altresì, ai sensi delle norme sopra citate, che le
istruzioni tecniche, anche al fine di garantire l'attuazione
dell'art. 3 della legge medesima, devono dettare: criteri e le
regole tecniche per l'analisi e la valutazione degli atti di pro-
grammazione territoriale, stabilendo altresì la documentazione
che ne costituisce parte integrante ai fini di favorire la omoge-
neità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione ammini-
strativa;
PRESO ATTO che è stato istituito un tavolo di concertazione al
quale hanno partecipato rappresentanti dell'ANCI, dell'URPT e
della Regione, con il preciso compito di affiancare la elabora-
zione della proposta di istruzioni tecniche utilizzando a tal fi-
ne il testo prodotto da esperti incaricati dalla competente
struttura del Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali;
PRESO ATTO pertanto dei risultati del lavoro svolto, ovverosia
della proposta di istruzioni tecniche prodotta;
UDITA la Relazione dell'Assessore Tito Barbini di seguito ripor-
tata:
I contenuti generali della legge regionale "Norme per il governo
del territorio" 5/95 relativi al sistema delle valutazioni degli
atti di pianificazione territoriale si basano sulle finalità
stesse della legge, che, come cita l'art. 1, "riformando i prin-
cipi e le modalità per il governo del territorio, orienta l'azio-
ne dei pubblici poteri ed indirizza le attività pubbliche e pri-
vate a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garanten-
do la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione
dei cittadini alle scelte di governo del territorio". A tal fine
gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assi-
curano che nessuna (art. 5) "risorsa naturale del territorio pos-
sa essere ridotta in modo significativo e irreversibile, inoltre
le azioni di trasformazione del territorio, debbono essere sog-
gette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambien-
tali previste dalla legge" e che inoltre tale procedimento, per
assicurare trasparenza e reale conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità dello sviluppo, deve poggiare su un sistema di co-
noscenza certa e certificabile.
Ciò si evince dall'articolo 4 che individua il sistema informati-
vo territoriale (S.I.T.) quale riferimento conoscitivo fondamen-
tale per la definizione degli atti di governo del territorio e
per la verifica dei loro effetti. In questo senso, quindi, il
S.I.T. dovrà garantire l'organizzazione della conoscenza necessa-
ria al governo del territorio, articolata nelle fasi della indi-
viduazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali
del territorio, della loro integrazione con i dati statistici,
della georeferenziazione, della certificazione e infine della
diffusione e aggiornamento.
Inoltre deve garantire la definizione in modo univoco, per tutti
i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno
della elaborazione programmatica e progettuale dei diversi sog-
getti e nei diversi settori.
Sulla base di questi presupposti il sistema delle valutazioni do-
vrà assicurare che il piano Territoriale di Coordinamento provin-
ciale assuma il ruolo fondamentale, in quanto realmente innovati-
vo per la pianificazione territoriale, definito dalla stessa leg-
ge R. 5, di stabilire "criteri e parametri per le valutazioni di
compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione del-
le risorse essenziali del territorio" fornendo (come cita l'art.
16 comma 4) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del
territorio ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità
in riferimento ai sistemi ambientali locali ed ai bacini idrogra-
fici, indicandone le relative condizioni d'uso, ai fini delle va-
lutazioni.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) in
sostanza orienta il Piano Comunale attraverso il
quadro conoscitivo e la individuazione degli ambiti territoriali
appropriati, per ciascuna risorsa essenziale del territorio e at-
tiva il sistema valutativo.
Il Piano comunale, entro questo quadro, esplicita la valutazione
degli effetti ambientali attraverso: la individuazione delle aree
e dei beni di rilevanza ambientale, l'analisi dello stato delle
risorse soggette a modificazione, l'identificazione delle finali-
tà degli interventi, la descrizione delle azioni previste e dei
loro prevedibili impatti sull'ambiente, la individuazione dei li-
velli di criticità delle aree e delle risorse interessate, nonché
l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensa-
re gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibi-
lità delle risorse economiche da impiegare. La individuazione de-
gli effetti ambientali riguardano in particolare i seguenti fat-
tori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua, l'aria, le con-
dizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la
flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.
In base all'art. 32 (comma 4) le norme su cui basare la valuta-
zione sono quelle generali contenute nella legge regionale e nel-
le istruzioni tecniche che, sulla base dell'art.13, stabiliscono
appunto norme specifiche per garantire l'applicazione delle norme
contenute nello stesso art. 32.
Le istruzioni tecniche sono propriamente disciplinate dall'art.
13 il quale dispone che la Giunta Regionale, approva le istruzio-
ni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli
atti di programmazione e di pianificazione territoriale. Le
istruzioni, ai sensi dell'art. 3, al fine di garantire collabora-
zione fra strutture tecniche della Regione e degli Enti Locali
per il Governo del Territorio disciplinano in particolare i cri-
teri e le modalità tecniche per la valutazione e la verifica de-
gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale.
Se tutto ciò trova i propri presupposti fondativi nella Legge R.
5/95, ad una verifica attuale troviamo una rispondenza alla nuova
disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale secondo il
testo "approvato al Senato il 5 luglio 1998 ed anche alla legge
15.03.97 n. 59 recante Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la rifor-
ma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammi-
nistrativa nonchè nelle successive integrazioni e modifiche di
detta legge.
In un certo senso la L.R. 5/95 ha anticipato, attuando la L.
142/90 sull'"ordinamento delle autonomie locali" e recependo i
principi fondamentali della stessa, la "riforma del sistema delle
autonomie locali in Toscana" di cui alla L.R. 77/95, relativamen-
te agli strumenti di pianificazione territoriale, nonchè le fina-
lità della citata legge statale 59, fondando i propri presupposti
sulla ridefinizione del rapporto tra istituzioni territoriali di
governo, valorizzando l'autonomia di ogni ente, nella formazione,
adozione, approvazione dei propri Piani Territoriali, e al tempo
stesso rafforzando i meccanismi di raccordo inter-istituzionale
per assicurare una più forte coesione del governo del territorio
nel suo insieme.
I contenuti appunto degli artt. 3 e 4 della L.R. 5/95 attinenti
il raccordo delle strutture tecniche ed il sistema informativo
vanno in questo senso, dando forza agli atti di Pianificazione
che sono costituiti dal Piano di Indirizzo Territoriale Regiona-
le, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dal Pia-
no Comunale.
I primi due da sottoporsi a verifica ogni tre anni, e la pianifi-
cazione comunale con i contenuti delle valutazioni, costituiscono
il meccanismo di programmazione e monitoraggio degli effetti sul-
le risorse, su cui si fonda la nuova strumentazione del governo
del territorio, che va a sostituire quella precedente caratteriz-
zata dai piani urbanistici comunali, valutati sulla base della
"autoreferenziazione" ed approvati dalla Regione.
In particolare la L. 59/97 e decreti legislativi attuativi, col-
locando la funzione di tutela paesistica nell'ambito di quella
urbanistico-territoriale, va a rafforzare il presupposto della
stessa L.R. 5/95, di ricondurre ad unici atti di pianificazione
territoriale i contenuti "ambientali" e quelli urbanistico-
territoriali.
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle
Istruzioni Tecniche, in attuazione dell'art. 13 della cit. L.R.
5/95, che debbono essere osservate nella redazione degli atti di
programmazione e di pianificazione territoriale di competenza de-
gli Enti locali e disciplinano i criteri e le modalita' tecniche
per la valutazione e la verifica degli atti sopra menzionati.
A VOTI UNANIMI:
D E L I B E R A
1) di approvare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 5/95, le Istru-
zioni Tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e
di pianificazione territoriale di competenza degli Enti locali,
allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente de-
liberazione (All. A e B);
2) di pubblicare, ai sensi della L.R. 9/95, il presente provvedi-
mento, in quanto atto conclusivo di procedimento amministrativo.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per
il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della
generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per in-
tero ivi compresi gli allegati, sul bollettino ufficiale della
Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 18/96.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
(DOTT. VALERIO PELINI)
MC/pn
Il Dirigente Responsabile
dell'Area Studi e Valutazioni
di Pianificazione Strategica
Arch. Marta Cecchini
VISTO IL COORDINATORE
(Dott. Roberto Forzieri
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