Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica

Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

Il rischio sismico

Ordinanza P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010

(Gazzetta Ufficiale n. 281 - 1 dicembre 2010 - s.o. n. 262)

BANDO DI SELEZIONE per la realizzazione di Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici (Decreto dirigenziale n. 6219 del 21/12/2011). La Delibera G.R.T. n. 567 del 11/07/2011) ha approvato i requisiti e i criteri di selezione e il FAC-SIMILE per la presentazione delle domande.
La SCADENZA DEL BANDO per la presentazione delle domande è fissata il giorno 17 febbraio 2012 alle ore 12:00.

Il Decreto è stato pubblicato sul BURT n. 3 del 18/01/2012 parte Terza. Il Bando è rivolto ai Comuni a maggior rischio sismico, che possono presentare 1 sola domanda di contributo.

Sono ammissibili alla selezione edifici strategici (di cui all’elenco A dell’Allegato A del Decreto P.G.R. n. 36/R del 09/07/2009) di proprietà comunale.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) dell’Ordinanza P.C.M 3907/2010 sono esclusi gli edifici scolastici (poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici) ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

Requisito necessario è che per gli edifici siano state effettuate le Verifiche tecniche, di cui all’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle Istruzioni tecniche di cui ai Programmi regionali VSM, VSCA e VEL.

È previsto un contributo fino a 150 €/mc sul volume edificato. Si evidenzia che i Comuni si devono impegnare a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo statale.

La domanda deve essere indirizzata alla Regione Toscana - Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica - Via S. Gallo 34/a - 50129 Firenze. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “BANDO DI SELEZIONE - INTERVENTI OPCM 3907/2010”.

La domanda può essere presentata:
- a mano, entro le ore 12:00 del 17 febbraio 2012, in presenza di un dipendente regionale addetto, che provvederà a rilasciare ricevuta;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno purché inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURT. In questo caso si chiede l’anticipo fax del fac-simile della domanda.

UTILITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

È richiesto di dichiarare il valore di accelerazione massima Sag per il sito dell’edificio con periodo di ritorno 949 anni, tenuto conto delle amplificazioni stratigrafica e topografica.
Seguire le seguenti indicazioni:
ISTRUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ACCELERAZIONE MASSIMA Sag

È richiesta inoltre la compilazione digitale delle Schede di sintesi delle verifiche sismiche (LIV 1-2).
Seguire le seguenti indicazioni:

Per informazioni rivolgersi a:
arch. Vanessa Prestifilippo 0554622725
arch. Elena Lucarelli 0554622789
ing. Gabriella Bortone 0554622709



Il 1° dicembre 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza 3907, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009 relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2010.

Procedure, modulistica e strumenti informatici per la gestione degli interventi previsti da questa ordinanza saranno specificati in successivi decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile. (art.1)


Interventi finanziati

L’ordinanza stabilisce che la quota stanziata per il 2010, pari a 42,504 milioni di euro sia ripartita tra le Regioni per:

a) studi di microzonazione sismica (4 milioni di euro);

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).

Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo b) fino al 40% delle disponibilità complessive.

I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l’accelerazione al suolo “ag” non sia inferiore a 0,125g (allegato 7). (art.2 e 16)

Il Dipartimento della Protezione civile ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell’indice medio di rischio sismico secondo i criteri riportati nell’allegato 2.

Le Regioni gestiscono i contributi per le indagini di microzonazione sismica.

Le Regioni predispongono i programmi degli interventi, sentiti i Comuni interessati, che trasmettono una proposta di priorità degli edifici entro 60 giorni dal 1° dicembre, data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Studi di microzonazione sismica (Delibera di GRT n.261 del 18.04.2011)

La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1.

I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura superiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.

Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è istituita una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile. La composizione della Commissione è riportata all’articolo 5 di questa ordinanza. E’ presieduta dal direttore dell’Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico. (art.5)

Per gli ambiti di propria competenza, le Regioni predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti Locali, entro novanta giorni dal 1 dicembre 2010, data di pubblicazione di questa ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Nei successivi sessanta giorni, le Regioni provvedono a selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, i contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale al 1 dicembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza. Vedi tabella (art.7)

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento – inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere infrastrutturali - è determinato nella misura massima prevista dall’art.8 dell’ordinanza.(art.8)

Specifiche sugli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione sono contenute negli art. 9 e 13. (art.9 e 13)

La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l’omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell’opera) e domanda (resistenza che ha un’opera nuova). (art. 10)

I contributi previsti per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione o ricostruzione non vengono concessi per edifici posti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, né per ruderi o edifici abbandonati, o realizzati in violazione delle norme, e neanche per edifici “moderni” realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica dell’assenza di gravi carenze è soddisfatta se l’edificio rispetta le condizioni dell’allegato 5 di questo provvedimento. (art.11)

Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico ovvero demolizione e ricostruzione, il contributo per singolo edifico è stabilito nella misura massima e destinato solo agli interventi strutturali secondo i criteri stabiliti dal comma 1 dell’art. 12. (art.12)

Ripartizione dei contributi

La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell’allegato 2. Le Regioni, d’intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle regioni che devono redigere una graduatoria di priorità. Le richieste sono ammesse a contributo fino all’esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l’iniziativa mediante affissione del bando sull’albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione. La regione formula e rende pubblica la graduatoria entro i successivi 60 giorni. Termini e modalità sono riportati all’art. 14.

I contributi concessi per gli interventi possono essere revocati dal Dipartimento protezione civile se le somme destinate non sono impegnate entro 12 mesi dall’attribuzione. (art.15)

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