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Prevenzione Sismica

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 edilizia scolastica

Un edificio scolastico realizzato con i contributi della Legge 289/2002 La legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 comma 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" ha previsto la definizione di un Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per complessivi 36,7 milioni di euro che, attraverso due programmi stralcio, vede coinvolte 4 amministrazioni provinciali (Arezzo, Firenze, Massa Carrara e Siena) e 52 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Firenze, Lucca, Massa Carrara e Siena per complessivi 140 interventi.

I programmi stralcio

L'intesa Stato-Regioni

L'attuazione del Piano è stata possibile a seguito dell'approvazione dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Province autonome del 13 ottobre 2005, successivamente modificata in data 20 marzo 2008, che definisce le procedure per l'approvazione dei progetti, gli interventi ammessi ivi comprese le nuove costruzioni e l'eventuale delocalizzazione, le modalità di erogazione delle somme assegnate e i compiti degli Enti istituzionali coinvolti. La Toscana, secondo quanto previsto nell'Intesa, ha definito le direttive tecniche regionali per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

L'iter procedurale

Le fasi procedurali sono le seguenti: Numero di interventiImporti finanziati

a) presentazione del progetto definitivo da parte dell'Ente locale all'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente per Territorio che rilascia un Parere tecnico per la verifica di congruenza al Piano ;

b) trasmissione dello schema di Attestato di coerenza (AdC 1PS - AdC 2PS) da parte dell'Ente locale alla Regione Toscana che lo inoltra al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

c) sottoscrizione del Documento di attuazione da parte del Ministero, della Regione e dell'Ente locale;

d) stipula del contratto da parte dell'Ente locale con la Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione delle tre rate: la prima pari al 45% dell'importo assegnato dopo la stipula del Documento di attuazione, la seconda pari a 45% dietro presentazione della presa d'atto della Regione che attesti una spesa pari almeno all'80% della prima rata, il saldo a conclusione dei lavori dietro presentazione della presa d'atto della Regione da cui risulti l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione asseverata dei rapporti fra Stato ed Ente.

Stato di avanzamento

Il monitoraggio delle fasi procedurali è previsto ogni sei mesi. La Regione Toscana trasmette al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una relazione sintetica sullo stato di avanzamento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

 

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