Normativa regionale
L.R. 1 del 3 gennaio 2005 - Norme per il governo del territorio
Con l’entrata in vigore della Legge regionale n. 4 del 31/1/2012 sono state introdotte alcune modifiche alla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. per la parte che riguarda la vigilanza e controllo e per le sanatorie sulle costruzioni in zona sismica.
Si rimanda al testo coordinato della legge 3 gennaio 2005, n. 1.
Regolamento - n. 36/R - Attività di vigilanza e verifica delle costruzioni in zona sismica
ll regolamento 36/r di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 , disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
Regolamento - n. 48/R - Verifiche nelle zone a bassa sismicità
ll regolamento 48/r di attuazione
dell'articolo 117, comma 2, lett. g) della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, approvato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, Verifiche
nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione
da assoggettare a verifica. Il Regolamento prevede che la percentuale del
campione da assoggettare a verifica sia determinata su base provinciale
nella misura di seguito indicata:
a) per le zone 3S, nella misura del 10
% dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento;
b) per le zone 3, nella misura del 3 % dei preavvisi pervenuti
nel mese di riferimento con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque
a verifica;
c) per le zone 4, nella misura dell'1 % dei preavvisi pervenuti
nel mese di riferimento, con un minimo di 2 progetti da assoggettare comunque
a verifica.
Regolamento - n. 53/R - Indagini geologiche
ll regolamento 53/r di
attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1,
approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre
2011 , sostituisce il precedente regolamento
26/r (del 2007) e disciplina:
a)
le direttive tecniche
per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio
sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni
e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo
della riduzione del rischio sismico, indicate “indagini
geologiche”;
b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le
strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte
della struttura regionale competente.