Interventi di miglioramento sismico
Per
quanto previsto all’interno dell’Atto di Programmazione Negoziata
siglato dalla Regione Toscana con il Dipartimento della Protezione Civile
nel luglio 1997, si prevede di far realizzare interventi strutturali di miglioramento
sismico che assicurino un determinato livello di protezione sismica.
Il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(C.N.R.) ha:
· valutato il livello di rischio sismico (probabilità di eccedenza
superiore all’intensità di VIII°);
· definito i criteri delle priorità di rischio tra i Comuni
dell’area;
· individuato la possibile tipologia di intervento di miglioramento
sismico in relazione al livello di protezione.
Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione Toscana, ha approvato il livello di protezione da adottare nell’area della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio.
La Regione Toscana ha sottoposto con esito positivo, al Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT/CNR), al Servizio Sismico Nazionale (SSN), ed al Dipartimento della Protezione Civile (DPC) un testo contenente la proposta di " Normativa Tecnica " degli interventi di riduzione del rischio sismico, in attuazione alle sopracitate indicazioni.
Interventi strutturali
Il Miglioramento Sismico nelle Istruzioni Tecniche Regionali ha un significato
più ristretto di quello ad esso attribuito dal D.M. secondo il quale
in tale casistica sono compresi interventi che possono spaziare da poco
più di manutenzioni fino ad un insieme di interventi molto prossimi
all’Adeguamento.
"quelli rivolti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione
dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti
tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti, di
riduzione delle azioni di parti strutturali spingenti, di recupero di dissesti
sulle murature localizzati.
Gli interventi non devono comprendere, se non in casi strettamente necessari,
interventi, diretti sulle fondazioni, di irrigidimento o sostituzione dei
solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forza orizzontale
dei maschi murari.
Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale
possono essere effettuati interventi limitati anche su gli edifici adiacenti
a questo".
La definizione è da riferirsi alla sola accessibilità ai contributi
previsti, non risultando peraltro in contrasto con la normativa sismica
vigente. Si ritiene, in definitiva, che la progettazione, esecuzione e verifica
degli interventi sia sufficientemente regolata dalla normativa nazionale
e che qui siano specificati solo quegli elementi che concorrono a definire
la correlazione tra l’accessibilità al finanziamento e le tipologie
di intervento.
Interventi strutturali di Miglioramento Sismico ammessi a contributo
Interventi
Minimi: volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio
Per la definizione di miglioramento sismico adottata sono ammessi
a contributo interventi "volti prevalentemente ad assicurare una buona
organizzazione dell’edificio, curando particolarmente la qualità
dei collegamenti tra le pareti dell’edificio e tra queste ultime e
gli orizzontamenti".
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, il progettista dovrà garantire sull’edificio, la realizzazione di interventi minimi.
a) interventi di recupero di dissesti statici e/o degrado degli elementi
strutturali.
Gli interventi di recupero consistono nel ripristino di singoli elementi
strutturali degradati, attraverso la loro riparazione localizzata o sostituzione
nei casi di impossibilità del recupero.
Nel caso delle pareti si va dalla semplice risarcitura di lesioni con ripristino
dei giunti di malta, alla tecnica del "cuci e scuci" che, in relazione
alle dimensioni e tipologia delle lesioni, può essere realizzata
su porzioni di uno stesso paramento murario o sull’intera sezione
della muratura.
Nel caso di architravi di porte o finestre, la riparazione e/o sostituzione
sarà in funzione della tipologia costruttiva: piattabanda o arco
ribassato
b) interventi finalizzati ad assicurare una buona organizzazione dell’edificio curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell’edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti. Sono preferibili interventi non invasivi, come catene (pareti-pareti) o profili metallici (travi dei solai-pareti), evitando le cordolature in breccia
c) interventi rivolti a ridurre sensibilmente la spinta di coperture, archi e volte. Sono preferibili interventi non invasivi attraverso la disposizione di catene metalliche
d) interventi rivolti ad eliminare o ridurre gli indebolimenti locali (armadi a muro, canne fumarie, nicchie) della struttura portante originaria (maschi murari). Sono preferibili interventi che per quanto possibile non introducano eccessive variazioni di rigidezza tra i nuovi materiali e quelli originali curando in particolare l’ammorsamento alle murature esistenti
e) interventi che consentono di migliorare la resistenza alle azioni sismiche degli aggetti verticali, dei cornicioni, ecc. Gli interventi devono assicurare in modo particolare la qualità dei collegamenti alle strutture esistenti
f) Si possono inoltre prevedere interventi, secondo anche quanto indicato
dalla vigente normativa sismica, volti a ridurre gli effetti sismici, attraverso:
· la riduzione delle masse strutturali e non, con particolare riferimento
ai piani più elevati ed in relazione alla pessima qualità
delle murature dell'edificio (n° piani, spessore, qualità della
malta, tessitura), tale da pregiudicare il buon funzionamento dei maschi
murari;
· la ridistribuzione dei carichi portati, spostandoli ai piani bassi
dell'edificio (serbatoi, archivi, ecc.).
Interventi
eccezionali: ammessi solo in casi strettamente necessari
Per la definizione di miglioramento sismico adottata solo in casi
strettamente necessari sono ammessi a contributo interventi "diretti
sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare
la resistenza a forza orizzontale dei maschi murari. Possono essere altresì
consentiti, ove necessario, interventi di irrigidimento degli orizzontamenti".
Gli interventi non dovranno comportare l’aumento:
· dei carichi permanenti soprattutto in presenza di carenze di resistenza
nelle murature;
· della rigidezza alle azioni orizzontali che dovrà essere
compatibile con la resistenza delle strutture verticali.
a) gli interventi sulle fondazioni, ammessi solo nei casi in cui si siano manifestati gravi dissesti attribuibili a cedimenti fondali; gli interventi devono essere limitati per entità ed estensione alla riparazione del dissesto rilevato
b) gli interventi tesi ad aumentare la resistenza a forza orizzontale di pannelli, fasce e/o maschi murari con funzione strutturale; questi sono ammessi a contributo limitatamente ai casi in cui si evidenzi una estensione del quadro fessurativo tale da non consentire la riparazione localizzata
c) gli interventi sui solai o coperture relativi alla sostituzione delle porzioni fortemente degradate o crollate; è ammessa la sostituzione totale nel caso in cui la porzione fortemente degradata o crollata sia prevalente nel campo di solaio o copertura strutturalmente definito
d) gli interventi di irrigidimento di solai in legno, in ferro o in c.a.
a travetti indipendenti, preferendo interventi leggeri quali ad esempio
l’applicazione di doppio tavolato, crociere di ferro (croci di S.Andrea)
o collegamenti trasversali, se è necessario:
· a livello di sottotetto per contrastare l’azione delle catene;
· a livello di piano per attenuare le differenze tra le rigidezze
dei solai esistenti;
· a livello di copertura, in assenza di sottotetto, per migliorare
la connessione tra le orditure (per sottotetto efficace, si intende una
distanza dell’orizzontamento dal livello di gronda non superiore al
doppio dello spessore della muratura).
d) si possono inoltre prevedere interventi, secondo anche quanto indicato dalla vigente normativa sismica, volti a ridurre gli effetti sismici, attraverso la riduzione delle masse strutturali e non, con particolare riferimento ai piani più elevati ed in relazione a valutazioni sulla qualità delle murature dell'edificio (n° piani, spessore, qualità della malta, tessitura), tale da pregiudicare il buon funzionamento dei maschi murari.
Interventi
non ammessi: sono alcuni interventi che, al fine della concessione al contributo
e per una corretta progettazione degli interventi di recupero edilizio in
zona sismica non saranno ammessi
Vengono di seguito elencati alcuni interventi che, al fine della
concessione al contributo e per una corretta progettazione degli interventi
di recupero edilizio in zona sismica, non saranno ammessi:
a) gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti soprattutto in presenza
di muratura di qualità scadente, eccetto quelli che ripristinano
situazioni originarie ed in generale le opere che possano compromettere:
- il buon funzionamento dei maschi murari;
- il collegamento tra le pareti ortogonali;
- la corretta trasmissione dei carichi alle fondazioni
b) l’aumento significativo dei carichi permanenti soprattutto in presenza di muratura di qualità scadente
c) la realizzazione di setti o nuclei irrigidenti per ascensori o scale qualora ciò comporti sensibile peggioramento della distribuzione delle rigidezze, sopratutto in presenza di murature di qualità scadente
d) la sostituzione di solai e/o coperture tali da comportare la necessità di dannosi scassi nelle murature, sopratutto in presenza di murature di qualità scadente
Estensione dell'intervento
Gli interventi strutturali sulle costruzioni hanno poco significato
se non riferite all’intero organismo strutturale.
Gli interventi di Miglioramento sismico devono essere realizzati, sulla base di progetti unitari, sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e non su singole unità immobiliari e presentati da tutti i proprietari delle Unità Immobililiati presenti nell'edificio.
Pertanto è necessario:
A - riferire la progettazione ad un’Unità Minima d’Intervento
(U.M.I.) rappresentata dall’edificio se isolato e nel caso
di più edifici contigui (aggregato strutturale) la progettazione
può essere limitata alla struttura da terra a tetto generalmente
con il numero civico della strada e servito da unico vano scala
B - affidare la progettazione ad un unico professionista;
nel caso di più "unità minime d’intervento"
i diversi progettisti devono elaborare un Progetto Edilizio Unitario
(P.E.U.) soprattutto per le parti comuni degli edifici
C - prevedere la possibilità di estensione degli interventi alle
Unità Immobiliari degli edifici adiacenti a quello
interessato dal co-finanziamento previsto dalla L.R. 56/97. Gli interventi
in questi casi devono essere funzionali al miglioramento sismico dell’edificio
ammesso a contributo e posti integralmente a carico del suo proprietario
ma non devono interessare negativamente tali edifici