Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 41/2005 sono considerati
soggetti del "Terzo settore":
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
c) le cooperative sociali;
d) le fondazioni;
e) gli enti di patronato;
f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993,
n. 54 (Istituzione dell`albo regionale degli enti ausiliari che
gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento
dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l`iscrizione);
g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
A tali soggetti è riconosciuto un ruolo centrale nelle
politiche sociali regionali: concorrono ai processi di programmazione
regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità,
partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli
interventi e dei servizi del sistema integrato.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale e le cooperative sociali sono oggetto di specifiche leggi
regionali che ne riconoscono il ruolo, e istituiscono i rispettivi
registri/albi.
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