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Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 41/2005 sono considerati soggetti del "Terzo settore":
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
c) le cooperative sociali;
d) le fondazioni;
e) gli enti di patronato;
f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell`albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l`iscrizione);
g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.

A tali soggetti è riconosciuto un ruolo centrale nelle politiche sociali regionali: concorrono ai processi di programmazione regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali sono oggetto di specifiche leggi regionali che ne riconoscono il ruolo, e istituiscono i rispettivi registri/albi.

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