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La consigliera ha compiti di controllo del rispetto della normativa
antidiscriminatoria e di promozione della parità e pari opportunità.
A tale fine:
- rileva le discriminazioni di genere, anche mediante l'intervento del servizio
Ispettivo del Lavoro;
- promuove azioni positive e ne verifica i risultati;
- promuove il coordinamento tra politiche del lavoro e formazioni locali con gli
indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità,
anche mediante il
collegamento con gli assessorati al lavoro e con gli organismi
di parità degli enti
locali;
- promuove l'attuazione delle p.o. da parte di tutti i soggetti attori
nel mercato
del lavoro;
- diffonde la conoscenza e lo scambio di buone prassi sui problemi delle p.o.
Strumenti utilizzati
Le consigliere di parità sono legittimate a proporre ricorso giudiaziale anche in via d'urgenza
per tutti i casi di disriminazione, diretta ed indiretta, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro
o al TAR territorialmente competente.
La consigliera regionale, in caso di discriminazioni dirette o indirette di carattere collettivo,
può ricorrere autonomamente, senza alcuna delega.
La consigliera provinciale deve essere invece
delegata dalla lavoratrice/ore interessata/o che si
ritiene discriminata/o. Il giudice, nella sentenza che accerta
la discriminazione, ordina un piano di rimozione di
tale situazione, sentiti i sindacati e la consigliera. L'
inottemperanza all'ordine giudiziale è reato e comporta la
perdita dei benefici previsti dalla legge e la revoca degli
eventuali appalti di opere pubbliche assegnati.
È prevista la facoltà per le consigliere di
promuovere conciliazioni presso le Direzioni Provinciali
del Lavoro e, per la consigliera regionalein caso di
discriminazione collettiva, presso il proprio ufficio.
In quest'ultimo caso il verbale di conciliazione redatto
dinanzi alla consigliera regionale diviene titolo esecutivo
con decreto del tribunale in funzione di giudice di lavoro.
La consigliera regionale riceve ogni biennio i
rapporti sulla situazione del personale maschile e
femminile da parte delle aziende che occupano oltre 100
dipendenti e provvede alla elaborazione dei dati con
l'ausilio tecnico della Regione Toscana ed al loro controllo
mediante l'intervento del Servizio Ispettivo del Lavoro.
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