| |
Le azioni positive per le pari opportunita'
Allo scopo di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'eguaglianza sostanziale
tra uomini e donne nel lavoro, l'art. 2 della
legge 10 aprile 1991 n. 125
novellato
dall'art. 7 comma 1 del
D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 196,
prevede il
finanziamento totale o parziale di progetti di azioni positive che consentano la
rimozione di ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Il Decreto del Ministero del Lavoro 15 marzo 2001
(G.U. serie generale n. 132 del 9 giugno 2001)
stabilisce le modalità per la presentazione ed il finanziamento dei
progetti di azione positiva (apri il modello della domanda - formato .pdf)
Con provvedimento 30 maggio 2001
(G.U. serie Generale n. 149 del 29 giugno 2001) il
Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel lavoro ha formulato per l'anno 2001
il Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile all'interno delle
organizzazioni anche al fine di rendere le stesse più vicine alle donne.
Possono presentare progetti nel termine decorrente dal 1° ottobre al 30 novembre di
ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative ed i
loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni,
le organizzazioni sindacali nazionali e territoriale.
Progetti di azioni positive per favorire la flessibilità dell'orario di lavoro
(Art.9, L. n. 53/2000 - D.M. 15 maggio 2001)
Ai sensi del Decreto 15 maggio 2001 del Ministero del Lavoro,
pubblicato sulla G.U. del 13/7/2001, in attuazione di
quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 53 del 2000, sono stati
previsti finanziamenti alle aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per
favorire la
flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro.
Le scadenze per la presentazione delle domande di ammissione al
finanziamento dei relativi progetti, per l'anno 2003, sono state fissate
al 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre.
Alla domanda deve essere allegato:
l'accordo sindacale;
il contratto collettivo applicato;
una dichiarazione attestante che non è stato
contemporaneamente chiesto un finanziamento
previsto per le azioni positive dall'art. 2 della
Legge n.125/1991 e successive modificazioni, così come stabilito
dall'art. 4, co. 4, del D.M. 15.05.01
|