PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO
QUADRO NORMATIVO • Accesso al B.U.R.T.
• Leggi della Regione Toscana
• Banca dati Atti Regionali
mail   • indietro  • indice settore  • indice sottosettore


   La normativa regionale sulle pari opportunità


   
   
 

a) Leggi regionali:

Legge Regionale 32/2002
"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
(05.08.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 23)

L.R. 11 agosto 1999 n. 49 - Norme in materia di programmazione regionale
Art. 2, lett. e
"La programmazione regionale si propone: di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunità tra gli individui, uomini e donne".
(in BURT n.26 del 20.8.1999)

L.R. 14 aprile 1999 n. 22 - Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti.
Art.1, comma 3 Finalità
"... la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi si informa ai principi ... dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna ..."
Art.4, comma 6 Il Comune
"I Comuni per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con Enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art.5 e autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale ...".
Art.12 Nido di infanzia
"... Il nido di infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra sessi."
... A fronte di particolari esigenze sociali e organizzative possono essere istituiti nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micronidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti."

(in BURT n.12 del 23.4.1999)

L.R. 6 agosto 1998 n. 52 Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego.
Art.2 Garanzia della parità di accesso, senza discriminazioni di sesso e condizioni familiari
Art.3 Programmi di iniziativa regionale e progetti speciali della Regione in materia di sviluppo dell'occupazione femminile
Art.7 Costituzione della Commissione Regionale Tripartita con la presenza, come membro effettivo, della consigliera regionale di parità e in qualità di invitati, dei rappresentanti della Commissione Regionale di Pari Opportunità
Art.9 Costituzione della Commissione Provinciale Tripartita con la presenza, come membro effettivo, della consigliera provinciale di parità
Art.10 Raccordo ed integrazione con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i piani dell'istruzione e delle politiche sociali
(in BURT n.30 del 14.8.98)

L.R. 22 luglio 1998 n. 38 Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città
Art.1 Oggetto e finalità
"La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini e donne, in armonia con i propri principi fissati dallo Statuto e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 "Norme per il governo dei territorio" e successive modifiche, nel rispetto delle competenze di cui all'art.36, comma terzo, della legge 8 giugno 1990 n.142 "Ordinamento delle autonomie locali" riconosce come metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano:
a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita;
b) la soggettività delle bambine e dei bambini;
c) il valore delle diversità etniche e culturali.
La Regione, con la presente legge, promuove:
a) pari opportunità, qualità della vita e dimensione di comunità, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi;
b) l'accessibilità alle attività lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e creativa, allo scopo di favorire il riequilibrio delle responsabilità professionali e di cura tra uomini e donne, anche mediante una diversa organizzazione dei lavori, e l'integrazione nella vita sociale, senza esclusioni;
c) l'armonizzazione dei tempi delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati."

Art.6 Formazione professionale
"La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove... corsi di qualificazione e riqualificazione, di riconversione e aggiornamento del personale regionale e degli Enti locali, in relazione alle problematiche connesse all'attuazione del Piano di regolazione degli orari della città ed ai progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi... I corsi devono essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'art.1 della Legge 10 aprile 1991, n.125 "Azioni positive per al realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".
(in BURT n.26 del 31.7.1998)

L.R. 22 aprile 1998 n. 23 Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale
Art.2, comma 2 Programma attuativo
"... Il programma, nella fase dell'erogazione degli aiuti, a parità di condizioni, dà priorità agli interventi presentati da imprenditrici. Nel caso di società di persone, associazioni e cooperative, il requisito di cui sopra si intende conseguito quando la metà dei soci è costituita da donne. Nel caso di società di capitali tale requisito si intende raggiunto quando il 51% dei voti e comunque un terzo (1/3) del capitale sociale sia detenuto da donne...".
(in BURT n.15 del 29.04.1998)

L.R. 3 ottobre 1997 n. 72 Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio - assistenziali e socio - sanitari integrati
Art.2, comma 5, lett. d) Il sistema socio-assistenziale e i suoi obiettivi
" ...In particolare , il sistema socio-assistenziale persegue i seguenti obiettivi: ... d) la promozione di interventi formativi e informativi per la diffusione della consapevolezza dei diritti della donna, favorendo anche interventi per l'acquisizione e il potenziamento della sua autonomia, per il suo inserimento nel mondo del lavoro e della formazione professionale ...".
art.22, comma 3, lett. c) ed f) Le famiglie
" La Regione valorizza e sostiene il ruolo sociale delle famiglie, come parte integrante di una rete informale di protezione sociale e favorisce lo sviluppo di attività a tale fine. ... Il piano sociale regionale e il piano sociale zonale contengono le forme di promozione e di realizzazione di specifici progetti ed iniziative nell'ambito dei principi stabiliti dal presente articolo ed, in particolare, volti a:
c) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole valorizzando il principio delle corresponsabilità dei genitori negli impegni che riguardano la prole;
...f) garantire la parità uomo-donna e la piena realizzazione della donna nella società."

Art.32, comma 2 Politiche per l'occupazione
"Fatti salvi gli interventi previsti dall'art.8 della LR 7 marzo 1994, n.23 "Misure straordinarie per l'occupazione", le Province promuovono la predisposizione di iniziative per lavori socialmente utili e per gli aiuti alle assunzioni di cui agli artt. 3 e 4 della predetta L.R. 23/94 finalizzate all'occupazione di soggetti in condizione di disagio sociale.
Sono considerate prioritarie le azioni concernenti:
a) attività di servizio e cura della persona con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, alle donne ...Al fine di promuovere la costituzione e l'avvio di nuove imprese per sviluppare l'imprenditoria femminile e giovanile, fatti salvi gli interventi previsti ai sensi dell'art.8 della L.R. 26 aprile 1993, n.27, il piano di indirizzo ivi previsto assicura forme incentivanti per attività di servizio alla persona e per soggetti svantaggiati."

art.42 Le attività di integrazione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternità e dell'infanzia
"Nell'area della tutela materno-infantile, le attività ad elevata integrazione socio-sanitaria sono tese ad assicurare il concorso dei diversi enti e delle diverse professionalità per la formulazione ed attuazione di programmi finalizzati ad assicurare in particolare:
a) la consulenza e il sostegno alla donna e alla coppia per la procreazione responsabile e per la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n.194;
b) il sostegno, l'informazione e la consulenza volti alla prevenzione degli abusi sui minori e sulle donne, perseguendo:
b1. il coinvolgimento dei singoli, delle famiglie e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali;
b2. la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture educativo-assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona;
b3. l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie tra gli Enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali della comunità locale;
c) gli interventi sociali e sanitari per la tutela del neonato, bambino e adolescente, intesi come prevenzione dell'handicap, interventi socio-sanitari rispetto alle malattie croniche dell'infanzia e promozione di iniziative volte alla fascia di età adolescenziale;
d) il funzionamento delle attività consultoriali per la famiglia, per l'adolescenza e per la tutela della salute della donna, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.2 della legge 194/78.
L'azienda unità sanitaria locale assicura quanto di propria competenza in merito alle risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1, anche per "progetti minori e giovani" gestiti dai Comuni."

(in BURT n.37 del 13.10.1997)

L.R. 31 luglio 1996 n. 61 L.R. 31 agosto 1994, n.70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" - Modifica
(in BURT n.43, dell'8.8.96)

L.R. 19 marzo 1996 n. 23 Norme per l'accesso al ruolo unico regionale
Art.2 Requisiti generali per l'accesso
"...Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini".
Art.16 Commissioni di esame
"...Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne..".
(in BURT n.19 bis del 29.3.1996)

L.R. 1995 n. 36 come modificata dalla L.R. 1998 n.101 Contributi in conto interesse per i programmi di sviluppo dell'artigianato

L.R. 31 agosto 1994 n. 70 Nuova disciplina in materia di formazione professionale
Art.3 Destinatari degli interventi
"...La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche nell'ambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunità professionali...".
(in BURT n.60 del 7.9.1994)

L.R. 26 aprile 1994 n. 81 Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale
Art.19 Incarichi di funzioni dirigenziali
"...Nel conferimento degli incarichi è altresì garantita la pari opportunità tra uomini e donne anche con la predisposizione di apposite azioni positive...".
(in BURT n.60 del 7.9.1994)

L.R. 26 aprile 1993 n. 27 Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile
(in BURT n.27 del 5.5.93)

L.R. 20 luglio 1992 n. 32 Azioni positive per le dipendenti regionali
(in BURT n.43 del 29.7.1992)

L.R. 17 luglio 1989 n. 45 Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale
(in BURT n.42 del 26.7.1989)

L.R. 23 febbraio 1987 n. 14, successive modifiche ed integrazioni
(L.R. 8 marzo 1990, n.12 - L.R. 15 maggio 1997, n.35 - L.R. 2 gennaio 2002, n. 1)
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna



b) Deliberazioni Consiglio regionale:

Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 dicembre 1998 n. 394: Legge Regionale 6.8.98 n.52: Piano Regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro 1999-2000.
punto 4.1.1 Le azioni prodotte dal sistema dei servizi per l'impiego
"Per quanto concerne i lavoratori, il sistema dovrà promuovere l'attivazione dell'offerta, con particolare attenzione all'attuazione del principio delle pari opportunità, attraverso l'informazione e l'assistenza per:
- l'avviamento al lavoro e alla formazione professionale;
- autoimpiego e costituzione di impresa anche in forma associata o cooperativa;
- l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, anche in collegamento con progetti speciali gestiti in sinergia con le politiche sociali e della formazione;
- l'utilizzazione degli strumenti per l'accesso al lavoro e alla formazione attraverso, in particolare, il supporto allo svolgimento di stages aziendali e tirocini formativi;
- il supporto al restyling di settori professionali e lo sviluppo della cultura del lavoro;
- l'accesso agli strumenti di politiche attive del lavoro".

punto 4.4, lett. e) Gli incentivi al lavoro: le azioni di pari opportunità
"Si tratta di strumenti e incentivi specifici per l'occupazione femminile previsti dalla legge 125/91 e da programmi comunitari finalizzati a:
- eliminare le disparità nell'accesso al lavoro favorendo anche la conciliazione tra vita familiare e vita professionale;
- favorire l'accesso al lavoro autonomo;
- favorire l'inserimento lavorativo delle donne nei settori in cui sono sottorappresentate.
In questo quadro le Province predisporranno specifiche azioni per il sostegno alle assunzioni e alla creazione di lavoro autonomo e di impresa, attraverso azioni tese a:
- creare pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella formazione e nei periodi di mobilità;
- sostenere le azioni in giudizio contro le discriminazioni mettendo a disposizione della Consigliera di Parità i dati relativi al mercato del lavoro contenenti la specifica di genere;
- attivare programmi di informazione, nonché di consulenza e assistenza tecnica, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati specializzati, per la progettazione di azioni positive ai sensi dell'art.2 della legge 125/91;
- segnalare alla Consigliera di Parità competente le imprese e i datori di lavoro che presentano richieste di personale non conformi all'art.1 della legge 903/77;
- favorire la formazione di figure professionali flessibili e qualificate particolarmente rivolte ai nuovi giacimenti occupazionali; - attivare programmi di informazione, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di supporto alle attività agevolate previste dalla legge 215/1992 (art.12)".

punto 4.5 Il raccordo tra i servizi e l'integrazione delle azioni di promozione dell'impiego, dell'orientamento, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro.
"Il sistema regionale dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro è il risultato dell'integrazione dell'insieme degli interventi pubblici e privati esistenti nel territorio che possono favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In particolare dovranno confluire nell'azione globale, gli interventi di orientamento professionale, di formazione professionale, di aiuto sociale e di aiuto economico finalizzato all'avviamento nel mondo del lavoro. L'incontro domanda e offerta diventa così incontro "assistito" in quanto azione particolarmente difficile.
Nella programmazione territoriale dei servizi e nella gestione degli stessi le province dovranno garantire lo sviluppo di azioni congiunte e combinate fra le varie funzioni attribuite nelle materie richiamate e funzionali all'incontro domanda e offerta. In particolare dovranno armonizzare i piani di formazione professionale e di orientamento al fine di consentire ai centri per l'impiego di erogare servizi complessi e personalizzati".

punto 6.2.1 lett. e) Funzioni della Commissione regionale permanente tripartita
"In particolare la CRPT esercita le sue funzioni nelle seguenti materie: ... esprime parere circa la proposizione, da parte della Consigliera Regionale di parità, di azione giudiziaria contro comportamenti discriminatori a carattere collettivo, ai sensi dell'art.4, co.6 legge 125/91".
punto 6.2.2 Funzioni della Commissione provinciale tripartita
"Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 52/98, la CPT svolge le seguenti funzioni: ... promuove indagini presso le imprese, su segnalazione delle parti sociali e/o della Consigliera di parità, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 903/77 (art.5 c.1 lettera h e L. 56/87)".
(in suppl. straord. n.27 al BU n.10 del 10.3.1999)

Deliberazione del Consiglio Regionale 15 luglio 1998 n. 228 - Approvazione "Piano integrato sociale regionale", L.R. 3.10.97, n.72
Premessa Quadro di riferimento delle politiche sociali - Il ruolo della donna e le dinamiche delle famiglie
3.1.5 Interventi per la maternità, i minori, la salute della donna
(in BURT n.33, del 19.08.1998)

Deliberazione del Consiglio Regionale 17 settembre 1997 n. 312 L. R. 45/89 Piano Regionale Triennale 1998/2000 per l'Orientamento Professionale
(in BURT n.42, parte II, del 22.10.1997)

Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 febbraio 1997 n. 312 Piano Regionale Triennale 1998/2000 per l'Orientamento Professionale. Art.3 L.R. 45/1989

Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 luglio 1996 n. 251 Piano Regionale triennale per la Formazione Professionale 1997/1999 ai sensi dell'art.14 della L.R. n.70/1994. Indirizzi Programmatici F.P. 1997/99
(in BURT n.50, suppl. straord., del 9.10.1996)

Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana del 5 luglio 1994 n. 283 Piano di Indirizzo di cui alla L.R. 1993 n.27 Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile



c) Deliberazioni Giunta Regionale:

Deliberazione della Giunta Regionale n.898 del 26.08.2002
Individuazione e attivazione delle procedure per individuare l`Animatrice di Parità attraverso la stipula di apposita convenzione.

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 1999 n.1303 Comitato d'Ente delle Pari Opportunità. Regolamento per la disciplina del funzionamento.
(in BURT n. 51 del 22.12.1999, parte II)

Deliberazione della Giunta Regionale del 30 novembre 1998 n. 1475 P.R.S. 1998-2000.
Programma di iniziativa regionale "Sviluppo imprenditoria femminile"- Approvazione
(in BURT n.4 del 27.1.99)



d) Altri atti::

Convenzione Regione Toscana-Ministero del Lavoro che regola i rapporti tra la Regione e la Consigliera Regionale di Parità (Ott. 2002)

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato dalle parti il 17 febbraio 2000 (art.4 e 5 C.C.N.L. 01 Aprile 1999)
2.4 IL MODELLO DI RELAZIONI SINDACALI. Temi e metodi di verifica sistematica
"Saranno comunque svolti, a cadenza prestabilita, approfonditi momenti di verifica sui seguenti temi: ... pari-opportunità."
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
" Il piano annuale della formazione professionale, oggetto di intesa con le OO.SS., si conferma come ... uno dei fondamentali strumenti per l'attuazione delle azioni positive connesse alle politiche di pari opportunità...E' confermato che le attività di formazione disposte dall'amministrazione sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai casi di gravidanza e puerperio".
5. PARI OPPORTUNITÀ
"Le parti condividono l'obiettivo di un riequilibrio di genere e in questo senso iscrivono l'applicazione contrattuale come importante passaggio per la realizzazione delle pari opportunità uomo donna nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'art.4, comma 2 - lett. g) del C.C.N.L. 1998/2001, che assegna alla contrattazione collettiva decentrata integrativa le pari opportunità anche per le finalità della legge 125/91, e visto l'art.25, comma 1 dello stesso C.C.N.L. che individua i C.P.O. quali soggetti preposti ad azione di monitoraggio e verifica delle politiche di pari opportunità uomo/ donna, le parti stabiliscono che:
- i sistemi di gestione del nuovo sistema di classificazione devono considerare le possibili norme di tutela nei confronti delle lavoratrici assenti per gravidanza o puerperio;
- nell'ambito delle regole generali del sistema della flessibilità degli orari di lavoro, deve essere fatta particolare attenzione ai carichi familiari in relazione agli orari dei servizi sociali;
- la fruizione del part-time non deve produrre riflessi su percorsi di carriera e mobilità (salvo quello determinato dall'esercizio di altra attività);
- deve essere ricercata la correzione di ogni eventuale meccanismo che possa determinare nella retribuzione accessoria, differenziali salariali tra lavoratori e lavoratrici;
- le lavoratrici che rientrano dall'assenza per maternità sono collocate nella posizione lavorativa di provenienza, anche attraverso l'ausilio della formazione/aggiornamento, qualora l'attività lavorativa abbia subito trasformazioni;
- le lavoratrici e i lavoratori partecipano a pari titolo alla fruizione dei percorsi formativi professionali; nel piano della formazione professionale sono inserite adeguate iniziative per lo sviluppo della cultura e della pratica delle pari opportunità.


Guida al comportamento delle dipendenti e dei dipendenti regionali, Giunta Regionale, 11 gennaio 1999.

Comunicazione/Relazione alla Giunta Regionale del 28 ottobre 1996 n. 42 Rapporto del personale ex art. 6 L.R. 32/1992. Periodo luglio 1995 / giugno 1996

 
inizio pagina