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LE FONTI NORMATIVE
CONTRATTI NAZIONALI
DI LAVORO
Archivio C.N.E.L.
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L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (la c.d. legge Treu) ha completamente
ridisegnato il contratto di apprendistato, la cui disciplina risaliva al 1955
(legge. 25/55).
l'Apprendistato si caratterizza per la forte alternanza
tra formazione e lavoro, creando così un importante strumento di promozione
dell'occupazione giovanile.
Definizione
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista il quale prevede che, in aggiunta
all'attività di lavoro vera e propria, l'imprenditore si impegni a fornire al lavoratore
la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato assunto.
Oltre alla formazione impartita sul luogo di lavoro, l'apprendista deve frequentare,
durante il normale orario di lavoro, percorsi di formazione esterna.
Ai datori di lavoro sono riconosciute agevolazioni che coprono quasi il 100% degli
oneri assicurativi e previdenziali. Il riconoscimento è subordinato all'effettiva
partecipazione dell'apprendista all'attività di formazione esterna.
Chi può essere assunto come apprendista
Giovani tra i 15 e i 24 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
anche se in possesso di titolo di studio superiore o di attestato di qualifica
professionale, coerenti con l'attività da svolgere.
Il limite di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno
ed aree in declino industriale) e a 29 anni nell'artigianato per mansioni di
alto contenuto professionale.
Questi limiti sono elevabili di due anni per i portatori di handicap.
Chi può assumere apprendisti
Le imprese di tutti i settori, compreso l'agricoltura.
Prima di instaurare un rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve richiedere
l'autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro - Ispettorato del Lavoro.
Inoltre il giovane deve essere sottoposto ad una visita medica, presso le strutture
sanitarie pubbliche, che attestano l'idoneità del giovane alle mansioni da svolgere.
Durata dell'apprendistato
La durata dell'apprendistato è definita, a seconda delle figure professionali,
dai
Contratti Nazionali di Categoria.
Questi dovranno però attenersi ai limiti
stabiliti dalla legge che prevede da un minimo di 18 mesi ad un massimo di
4 anni che possono diventare 5 anni, per figure di alto contenuto professionale
nell'artigianato.
Retribuzione
La retribuzione degli apprendisti è definita dai Contratti Nazionali di Categoria, ed
è pari ad una percentuale, crescente nel tempo, della retribuzione del lavoratore
qualificato di uguale livello.
Formazione sui luoghi di lavoro
Ogni apprendista deve essere seguito all'interno dell'impresa da un tutor aziendale
che si occuperà di trasmettere le necessarie competenze professionali, e favorirà
l'integrazione tra le attività di formazione interna e le attività di formazione esterna.
Le funzioni di tutor aziendale sono svolte, di regola, da un dipendente designato
dall'imprenditore. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane
la funzione di tutor può essere svolta direttamente dall'imprenditore.
Formazione esterna
Non deve essere inferiore a 120 ore annue, va svolta durante l'orario di lavoro,
in strutture esterne all'azienda accreditate allo scopo dalla Regione.
La formazione esterna prevede una parte di insegnamenti trasversali (conoscenze
relazionali, nozioni di organizzazione, di gestione e di economia aziendale, normativa
sul rapporto di lavoro e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.)
e una parte di insegnamenti professionalizzanti (volti a far acquisire le competenze
di tipo tecnico scientifico e operativo in relazione alle diverse figure professionali).
Con l'innalzamento a 18 anni dell'obbligo formativo, i giovani possono scegliere
di adempiere quest'obbligo facendosi assumere come apprendisti. In questo caso devono
frequentare ulteriori 120 ore l'anno di formazione esterna che dovrà avere i seguenti
contenuti: competenze linguistiche e informatiche, orientamento professionale ed
elementi di cittadinanza attiva.
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