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      LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004 n. 63
      Norme contro le discriminazioni determinate dall`orientamento sessuale o dall`identita` di genere.
      24/11/2004 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 46


      CAPO I
      Principi generali
      
      ARTICOLO 1
      (Finalita`)
      
      1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell`articolo 3 della
      Costituzione, politiche  finalizzate a  consentire a ogni persona
      la libera  espressione e  manifestazione del proprio orientamento
      sessuale e  della propria  identita` di  genere,  e  promuove  il
      superamento delle situazioni di discriminazione.
      
      2.    La     Regione    Toscana     garantisce     il     diritto
      all`autodeterminazione di  ogni  persona  in  ordine  al  proprio
      orientamento sessuale e alla propria identita` di genere.
      
      3.  La   Regione  Toscana   garantisce  l`accesso  a  parita`  di
      condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potesta`
      legislativa regionale,  senza alcuna  discriminazione determinata
      dall`orientamento sessuale o dall`identita` di genere.
      
      CAPO II
      Disposizioni in materia di formazione
      
      SEZIONE I
      Disposizioni in  materia di  formazione professionale e politiche
      del lavoro
      
      ARTICOLO 2
      (Interventi in  materia di  politiche del  lavoro e  integrazione
      sociale)
      
      1. Il  piano di  indirizzo generale integrato di cui all`articolo
      31, comma  3, della  legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
      unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di
      educazione, istruzione,  orientamento, formazione professionale e
      lavoro)   favorisce   l`integrazione   sociale   anche   mediante
      specifiche politiche  del lavoro,  nel rispetto dell`orientamento
      sessuale o dell`identita` di genere.
      
      2. Il  sistema regionale  per  l`impiego  disciplinato  dalla  LR
      32/2002 sostiene  le politiche per l`inserimento lavorativo delle
      persone  discriminate   per  motivi  derivanti  dall`orientamento
      sessuale o dalla identita` di genere.
      
      3.  I   transessuali  e   i  "transgender"  sono  destinatari  di
      specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti
      al rischio di esclusione sociale di cui all`articolo 21, comma 2,
      lettera c), della LR 32/2002.
      
      ARTICOLO 3
      (Uguaglianza di opportunita` nell`accesso ai percorsi formativi)
      
      1. La  Regione e  le province  garantiscono opportune  misure  di
      accompagnamento  anche   al  fine   di  assicurare   percorsi  di
      formazione e  di  riqualificazione  alle  persone  che  risultino
      discriminate o  esposte al  rischio  di  esclusione  sociale  per
      motivi derivanti  dall`orientamento sessuale o dalla identita` di
      genere.
      
      ARTICOLO 4
      (Promozione       della       cultura       professionale       e
      dell`imprenditorialita`)
      
      1. In  coerenza con  le  strategie  dell`Unione  europea  per  lo
      sviluppo  delle   risorse  umane,   la  Regione   e  le  province
      favoriscono l`accrescimento della cultura professionale correlata
      all`acquisizione   positiva    dell`orientamento    sessuale    o
      dell`identita` di genere di ciascuno.
      
      2.  La  Regione  e  le  province,  anche  attraverso  il  sistema
      regionale    per     l`impiego,     supportano     gli     utenti
      nell`individuazione e  costruzione di  percorsi di  formazione  e
      inserimento lavorativo  che valorizzino le qualita` individuali e
      li indirizzano  agli strumenti  per la  promozione e  l`avvio  di
      nuove imprese.
      
      ARTICOLO 5
      (Responsabilita` sociale delle imprese)
      
      1.  Le  associazioni  rappresentative  dei  diversi  orientamenti
      sessuali e  identita` di  genere, che  non abbiano fini di lucro,
      sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione
      6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
      
      2.   L`azienda   in   possesso   della   certificazione   "Social
      Accountability (SA)  8000" deve  consentire ai soggetti di cui al
      comma  1   lo  svolgimento  di  verifiche  di  conformita`  delle
      condizioni di  lavoro presso l`azienda ai criteri di cui al punto
      5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
      
      3.  La   Commissione  regionale   permanente  tripartita  di  cui
      all`articolo 23  della LR 32/2002, anche su segnalazione motivata
      di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende
      inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di
      "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.
      
      SEZIONE II
      Disposizioni in materia di formazione del personale regionale
      
      ARTICOLO 6
      (Formazione del personale)
      
      1. La  Regione promuove  l`adozione di  modalita` linguistiche  e
      comportamentali ispirate  alla considerazione e rispetto per ogni
      orientamento sessuale  e identita` di genere e individua altresi`
      l`adozione di tali modalita` tra gli obiettivi delle attivita` di
      formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
      
      2. La  Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da
      inserire nella programmazione delle attivita` di cui al comma 1.
      
      3. Gli  organi  regionali  tengono  conto  dei  principi  di  cui
      all`articolo 1  nella redazione  di codici  di comportamento  dei
      propri dipendenti.
      
      CAPO III
      Disposizioni in materia di sanita` e assistenza
      
      ARTICOLO 7
      (Consenso informato ai trattamenti terapeutici)
      
      1. Ciascuno  ha  diritto  di  designare  la  persona  a  cui  gli
      operatori sanitari  devono riferirsi  per riceverne il consenso a
      un determinato  trattamento  terapeutico,  qualora  l`interessato
      versi in  condizione di  incapacita` naturale e il pericolo di un
      grave pregiudizio  alla sua  salute o  alla sua integrita` fisica
      giustifichi l`urgenza e indifferibilita` della decisione.
      
      2. La  disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di
      anni diciotto.
      
      3. Nel  caso di  ricovero ospedaliero  in strutture  pubbliche  o
      private e`  fatto obbligo  agli operatori  sanitari di verificare
      l`avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1,
      e di darvi attuazione.
      
      4. La  manifestazione di  volonta`, di cui al comma 1, garantisce
      altresi` alla  persona designata di prestare assistenza al malato
      in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalita` definite
      dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.
      
      5. La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto
      la modificazione  dell`orientamento sessuale  o dell`identita` di
      genere per  persona maggiore  degli anni diciotto, deve provenire
      personalmente dall`interessato,  il  quale  deve  preventivamente
      ricevere un`adeguata  informazione in  ordine allo scopo e natura
      dell`intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.
      
      ARTICOLO 8
      (Modalita` attuative)
      
      1. La  Regione, con  proprio regolamento, disciplina le modalita`
      per rendere  la dichiarazione  di volonta` di cui all`articolo 7,
      comma 1.
      
      2. Il regolamento disciplina in particolare:
      a) la forma della dichiarazione;
      b) le  procedure per  l`acquisizione della dichiarazione da parte
         delle strutture sanitarie competenti;
      c) le  modalita` attraverso  le quali  la persona che deve essere
         sottoposta a  un determinato  trattamento terapeutico, qualora
         non abbia  reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma
         e secondo  le procedure  di cui  alle lettere  a) e  b),  puo`
         rendere una  dichiarazione di volonta` di contenuto ed effetti
         equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
      d) l`informazione agli utenti;
      e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
      f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.
      
      ARTICOLO 9
      (Patologie invalidanti)
      
      1. La  Regione garantisce  il diritto  di  condurre  un`esistenza
      libera e  dignitosa a  tutte le  persone affette da patologie che
      comportino, anche  in  via  temporanea,  significative  riduzioni
      dell`autosufficienza e  necessita`  continuativa  di  prestazioni
      ospedaliere.
      
      2. La  Regione inserisce  tra gli  obiettivi della programmazione
      sanitaria:
      a) la   promozione  di  campagne  di  prevenzione  specificamente
         orientate a categorie di cittadini sovraesposti all`insorgenza
         delle patologie, di cui al comma 1;
      b) l`attuazione  di interventi per il mantenimento dell`autonomia
         e dell`autosufficienza  residua  e  per  l`eventuale  recupero
         degli esiti invalidanti;
      c) la  realizzazione di  un  sistema  di  servizi  di  assistenza
         domiciliare integrata e di spedalizzazione domiciliare.
      
      ARTICOLO 10
      (Compiti delle  aziende unita`  sanitarie locali  in  materia  di
      scelta dell`orientamento sessuale o della identita` di genere)
      
      1. Le  aziende unita`  sanitarie locali  (aziende USL) assicurano
      adeguati interventi  di informazione,  consulenza e  sostegno per
      rimuovere gli  ostacoli alla  liberta` di  scelta  della  persona
      circa il  proprio orientamento sessuale o la propria identita` di
      genere.
      
      2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono
      altresi` il  confronto culturale  sulle tematiche  familiari  per
      favorire, senza pregiudizio delle diverse identita` e dei diversi
      orientamenti sessuali,  l`eguaglianza  di  opportunita`  di  ogni
      genitore nell`assunzione  di compiti  di cura  ed educazione  dei
      propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.
      
      ARTICOLO 11
      (Finanziamento   degli    interventi   e   convenzionamento   con
      associazioni private)
      
      1. La  Regione promuove  l`attivazione degli  interventi, di  cui
      all`articolo 10,  destinando appositi  fondi del  piano sanitario
      regionale.
      
      2. Allo  scopo di  promuovere iniziative  di particolare  rilievo
      sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di
      informazione e  di solidarieta`  tra gli  utenti, le  aziende USL
      possono stipulare  convenzioni con  le associazioni  e  i  gruppi
      rappresentativi dei  diversi orientamenti sessuali e identita` di
      genere.
      
      CAPO IV
      Disposizioni  in   materia   di   comitato   regionale   per   le
      comunicazioni
      
      ARTICOLO 12
      (Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni)
      
      1. Il  Comitato regionale  per le  comunicazioni (CORECOM)  tiene
      conto dei  principi di  cui all`articolo  1 nell`esercizio  delle
      funzioni  proprie,   attribuite  dall`articolo   29  della  legge
      regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di
      informazione e  comunicazione. Disciplina  del Comitato regionale
      per le comunicazioni).
      
      ARTICOLO 13
      (Monitoraggio)
      
      1. Il  CORECOM, nell`ambito delle funzioni di monitoraggio di cui
      all`articolo 29,  comma  1,  lettera  a),  numero  5),  della  LR
      22/2002,   effettua    la   rilevazione   sui   contenuti   della
      programmazione  televisiva   e  radiofonica  regionale  e  locale
      eventualmente  discriminatori   rispetto   alla   pari   dignita`
      riconosciuta ai  diversi orientamenti  sessuali  e  identita`  di
      genere della persona.
      
      ARTICOLO 14
      (Accesso)
      
      1.  Il   CORECOM,  nell`ambito   delle  funzioni   di  disciplina
      dell`accesso  radiofonico   e  televisivo   regionale,   di   cui
      all`articolo 29,  comma  1,  lettera  b),  numero  1),  della  LR
      22/2002, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione
      in ordine  alla trattazione  delle tematiche di cui alla presente
      legge.
      
      CAPO V
      Disposizioni in  materia di  attivita`  culturali,  turistiche  e
      commerciali
      
      ARTICOLO 15
      (Promozione di eventi culturali)
      
      1. La  Regione e  gli enti  locali, nell`ambito  delle rispettive
      competenze, favoriscono  l`offerta di eventi culturali e forme di
      intrattenimento aperte  ai diversi  stili  di  vita,  cosi`  come
      caratterizzati,   tra    l`altro,   dall`orientamento   sessuale,
      dall`identita` di  genere, dalle  condizioni personali,  opinioni
      religiose e identita` etniche degli utenti.
      
      ARTICOLO 16
      (Divieto di  discriminazione nei  pubblici esercizi e nei servizi
      turistici e commerciali)
      
      1. Gli  esercenti di  pubblici esercizi  non possono rifiutare le
      loro prestazioni,  ne` erogarle a condizioni deteriori rispetto a
      quelle praticate alla generalita` degli utenti senza un legittimo
      motivo e  in particolare,  fra l`altro,  per motivi riconducibili
      all`orientamento sessuale o all`identita` di genere.
      
      2. Il  divieto di  cui al  comma 1  e` esteso  agli esercenti  di
      professioni turistiche e di imprese commerciali.
      
      3. Le  funzioni di  vigilanza e di controllo sulla osservanza dei
      divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai comuni.
      
      4. Chiunque  contravvenga ai  divieti di  cui ai  commi 1 e 2, e`
      soggetto alla  sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
      516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro.
      
      
      
      
      Materie:
      DIRITTI


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